A decorrere dal 12 marzo 2016 cambiano le modalità con le quali un lavoratore dipendente dovrà comunicare le proprie dimissioni al datore di lavoro, compresa la risoluzione consensuale.

La novità interessa tutti i lavoratori, ad eccezione di:

1) dimissione della madre o del padre lavoratore ai sensi dell’art. 55, co. 4, D.Lgs. 151/2001 (dato che devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro);

2) dimissione di un lavoratore domestico;

3) dimissioni o risoluzione consensuale effettuate nelle sedi di cui art. 2113, co. 4 c.c. o avanti alle commissioni di certificazione ex art. 76 d.lgs. 276/2003.

La procedura di comunicazione di dimissioni efficaci

La procedura da seguire a partire dal 12 marzo 2016 cambia a seconda che il lavoratore si faccia assistere da un soggetto abilitato oppure proceda per proprio conto.

Per soggetti abilitati si intendono:

  • il Patronato
  • le Organizzazioni sindacali
  • gli enti bilaterali
  • le Commissioni di certificazione (di cui art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003)

Tali soggetti possono trasmettere il modulo per conto del lavoratore.

Lavoratore non assistito che procede per proprio conto

Il lavoratore non assistito da soggetto abilitato per rassegnare dimissioni efficaci dovrà:

1) richiedere, se ancora non in suo possesso, il codice PIN I.N.P.S. all’Istituto;

2) accedere in autonomia, tramite il portale lavoro.gov.it, al form on-line per la trasmissione della comunicazione alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione (o per l’invio di una revoca);

3) compilare il form (che per i rapporti decorrenti dal 2008, ossia correttamente comunicati tramite procedura telematica ai CPI, sarà in parte compilato);

4) trasmettere il modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Lavoratore assistito da soggetto abilitato

Evidentemente il lavoratore può farsi assistere nell’invio del modello dai soggetti precedentemente indicati, che cureranno tutti gli adempimenti necessari per il buon esito della pratica.

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In entrambi i casi il modello inviato dal lavoratore sarà inviato:

–         Al datore di lavoro nella propria casella di posta elettronica certificata;

 –         Alla Direzione territoriale del lavoro tramite notifica elettronica.

 

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 Conclusioni e problematiche aperte

Dal 12.3.2016 il datore di lavoro venuto a conoscenza della volontà del lavoratore di rassegnare le dimissioni, verificata l’inapplicabilità della procedura di convalida ex art. 55, co. 4 del d.lgs. 151/2001 (madre o padre lavoratore) non si potrà accontentare dell’eventuale comunicazione scritta del lavoratore, ma dovrà invitare il lavoratore ad effettuare la comunicazione delle dimissioni tramite la procedura telematica sopra indicata.

L’adempimento, tuttavia, posto a garanzia del lavoratore non è soggetto ad alcuna sanzione; anzi paradossalmente l’unica sanzione rinvenibile in merito è a carico del datore di lavoro in caso di alterazioni del modulo elettronico (v. co. 5 dell’art. 26, d.lgs. 151/2015).

Rimangono da chiarire le opzioni ha a disposizione del datore di lavoro in caso di inerzia del lavoratore dimissionario, che potrebbe anche non inviare la prescritta comunicazione visto che nei suoi confronti non è applicabile alcuna sanzione.

Lo Studio si riserva di fornire tempestiva informazione appena gli organi competenti avranno chiarito questo aspetto.

 

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