Come di consueto, la prima circolare redatta dallo Studio ad inizio anno è dedicata alla legge finanziaria. Per il 2015 la Legge 23.12.2014, n. 190, c.d. “Legge di stabilità 2015”, in vigore dal 01.01.2015, è la norma che contiene le novità fiscale quasi tutte immediatamente applicabili.

Di seguito una breve rassegna delle novità più importanti

  1. “BONUS 80 EURO A REGIME

Facendo seguito alle intenzioni del Governo il credito a favore dei lavoratori dipendenti, c.d. “bonus 80 euro”, riconosciuto per il 2014, è ora previsto a regime. Questo significa che “lo sconto fiscale” è stato inserito stabilmente nelle norme tributarie, così da rappresentare non più una misura straordinaria per i lavoratori subordinati e assimilati.

Le condizioni per poter usufruire dell’agevolazione non sono mutate rispetto al 2014. Infatti essa spetta ai titolari di:

  • reddito di lavoro dipendente ex art. 49, TUIR con esclusione dei redditi da pensione;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR, compresi i collaboratori coordinati e continuativi, i collaboratori a progetto e i lavoratori socialmente utili.
  • qualora l’IRPEF lorda calcolata sul reddito di lavoro dipendente e/o assimilato risulti superiore rispetto alla detrazione per lavoro dipendente ed assimilato ex art. 13, comma 1, TUIR;
  • in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo:
Reddito complessivo Credito spettante
Non superiore a € 24.000 € 960
Superiore a € 24.000 ma non a € 26.000    € 960 x 26.000 – reddito complessivo2.000
Superiore a € 26.000 zero
  • in via automatica” dal sostituto d’imposta ed attribuito sulle somme corrisposte in ciascun periodo di paga rapportandolo a detto periodo.

 

2. BUONI PASTO ELETTRONICI

A decorrere dal 01.07.2015  per i buoni pasto resi in formato elettronico la quota non tassata in capo al dipendente è fissata a € 7, rispetto alla quota di € 5,29 per quelli cartacei.

3. NOVITA’ IRAP

Viene introdotta una ulteriore deduzione dal valore della produzione pari alla  differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni di cui ai commi 1, lett. a (premio INAIL, cuneo fiscale, contributi previdenziali, apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo), 1-bis (indennità di trasferta autotrasportatori), 4-bis.1 (deduzione di € 1.850 per dipendente) e 4-quater (deduzione IRAP per incremento della base occupazionale).

In pratica si prevede di fatto la deduzione integrale del consto del lavoro a tempo indeterminato per tutti i soggetti IRAP tranne gli enti non commerciali.

la novità interessa il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (quindi di regola dal 2015).

Non ne sentiremo l’effetto sulla prossima dichiarazione IRAP che evidentemente è riferita al 2014.

Credito d’imposta per soggetti senza dipendenti

I soggetti che  non si avvalgono di lavoratori dipendenti, potranno usufruire, sempre dal periodo di imposta successivo al 31.12.20214, di un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda, utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod.F24. 

 

4. TFR IN BUSTA PAGA

In via sperimentale, per i periodi di paga 1.3.2015 – 30.6.2018, i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possono (E NON DEBBONO)  IN MODO IRREVOCABILE richiedere di percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione.

La possibilità in esame:

  • riguarda anche la quota destinata dal dipendente alla previdenza complementare;
  • non può essere usufruita dai lavoratori domestici e da quelli del settore agricolo.

La quota di TFR in busta paga:

  • è soggetta a tassazione ordinaria;
  • non è imponibile ai fini previdenziali;
  • non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo ex art. 13, comma 1-bis, TUIR, per il riconoscimento del “Bonus 80 euro”.

A favore dei datori di lavoro che non intendono corrispondere le quote di TFR in busta paga utilizzando risorse proprie, è riconosciuta la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso l’INPS.

Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito DPCM.

 

5. DETRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

A seguito delle modifiche apportate all’art. 14, DL n. 63/2013 la detrazione IRPEF / IRES relativa ai lavori di riqualificazione energetica è riconosciuta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2015.

La detrazione spetta nella misura del 65% anche per le spese, purché “documentate e rimaste a carico del contribuente”, sostenute per:

  • interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio sostenute nel periodo 6.2013 – 31.12.2015;
  • acquisto e posa in opera di schermature solari ex Allegato M, D.Lgs. n. 311/2006 sostenute nel periodo 1 – 31.12.2015, nel limite di € 60.000;
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel periodo 1 – 31.12.2015, nel limite di € 30.000.

 

6. DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

Per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 31.12.2015 la detrazione IRPEF relativa ai lavori di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50%.

 

Detrazione acquisto mobili / elettrodomestici

È prorogata dal 31.12.2014 al 31.12.2015 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

L’agevolazione spetta per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.

Ora, inoltre, è previsto che le spese in esame “sono computate, ai fini della fruizione della detrazione … indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni …” del 50%.

7. DETRAZIONE SPESE “SICUREZZA ZONE SISMICHE”

E’ possibile beneficiare della  detrazione IRPEF relativa alle spese per interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche, ex art. 16–bis, comma 1, lett. i), TUIR:

  • attivate dal 5.8.2013;
  • su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ex OPCM 20.3.2003, n. 3274;
  • riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive;

spetta nella misura del 65% delle spese sostenute fino al 31.12.2015 (ammontare complessivo agevolabile € 96.000 per unità immobiliare).

 

8. NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO

Al fine di semplificare ulteriormente gli adempimenti dei soggetti individuali di minori dimensioni, viene introdotto ex-novo un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce tutti gli attuali regimi agevolati per tali soggetti.

Il nuovo regime è applicabile a tutti coloro che rispettano i requisiti sotto specificati e non solamente chi intraprende una nuova attività.

Deve quindi riporsi particolare attenzione alla valutazione delle condizioni richieste perché il nuovo regime RAPPRESENTA UN REGIME NATURALE, per cui i soggetti individuali che si trovano in tali condizioni sono automaticamente attratti nel nuovo regime, salvo opzione per il regime ordinario, opzione vincolante per tre periodi di imposta. 

Condizioni di accesso

L’accesso al regime è consentito a condizione che nell’anno precedente:

  • i ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non siano superiori a specifici limiti, differenziati a seconda dell’attività esercitata (vedi sotto tabella);
  • siano state sostenute spese non superiori ad € 5.000 lordi per:
  • lavoro accessorio;
  • dipendenti e collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR;
  • compensi ad associati in partecipazione;
  • prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR;
  • il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali al 31.12 non superi € 20.000. A tal fine non vanno considerati i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a € 516,46;
  • il reddito di impresa/lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente o assimilato, salvo talune eccezioni.

Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti:

  • che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
  • non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
  • che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
  • che, contestualmente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti.

Caratteristiche del nuovo regime

I soggetti che adottano il nuovo regime:

  • sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
  • non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito;
  • non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti;
  • non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte;
  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD.. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
  • non sono soggetti agli studi di settore / parametri.

Determinazione del reddito

Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata, come evidenziato nella seguente tabella.

 

Gruppo di settore Codice attività ATECO 2007 Limite ricavi / compensi Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 35.000 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40.000 40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande 47.81 30.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 20.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 15.000 86%
Intermediari del commercio 46.1 15.000 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40.000 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 15.000 78%
Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 20.000 67%

 

Il reddito così determinato, ridotto dei contributi previdenziali versati, è soggetto ad un’imposta, pari al 15%, sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP.

In caso di entrata / uscita dal nuovo regime forfetario si rendono applicabili le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell’IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell’imposizione diretta.

Si segnala che i limiti di ricavi/compensi riportati nella tabella di cui sopra potrebbero subire delle variazioni, come annunciato in via informale dal Governo.

Inizio attività (regime forfetario start-up)

Per i soggetti che iniziano una nuova attività è altresì stabilito che, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 successivi il reddito, determinato come sopra evidenziato, è ridotto di 1/3 a condizione che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
  • qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti previsti.

Durata del regime

Per il regime in esame non è previsto alcun limite di durata, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

Nuovo regime agevolato contributivo

Ai soli contribuenti esercenti attività d’impresa, che applicano il regime forfetario, è riconosciuto un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90.Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. Non dovranno versare i contributi sul reddito minimale.

Per utilizzare il regime agevolato contributivo in esame è richiesta un’apposita comunicazione telematica all’INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 28.2 dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva.

Passaggio al nuovo regime

Per i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative, dei minimi ovvero il regime contabile agevolato, abrogati dal 2015, sono previste specifiche disposizioni dirette a gestire il passaggio al nuovo regime forfetario. In particolare gli stessi, se in possesso dei requisiti previsti, passano automaticamenteal nuovo regime forfetario.

In caso di inizio dell’attività da meno di 3 anni e di adozione nel 2014 del regime delle nuove iniziative ovvero dei minimi è riconosciuta la possibilità di usufruire della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d’imposta che residuano al compimento del triennio in cui opera detta riduzione.

Nei confronti dei contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono continuare ad applicare detto regime fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età.

9. BONUS BEBÉ

Per ogni figlio nato o adottato nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2017 è riconosciuto un assegno di importo annuo di € 960. Tale assegno:

  • è erogato, previa richiesta, dall’INPS mensilmente a decorrere dal mese di nascita / adozione;
  • non concorre alla formazione del reddito complessivo;
  • è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato UE ovvero di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia;
  • spetta a condizione che il valore dell’indicatore ISEE relativo al nucleo familiare del genitore richiedente l’assegno, non superi 000.

10. BONUS WI-FI ALBERGHI

E’ riconosciuto un credito d’imposta a favore degli esercizi ricettivi per le spese relative al wi-fi, subordinandolo:

  • alla gratuità del servizio a disposizione dei clienti;
  • alla velocità di connessione, pari ad almeno 1 megabit/s in download.

11. CREDITO D’IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI

A decorrere dall’1.1.2015, il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione a favore degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.A detto credito d’imposta inoltre non è applicabile fino al 2018 la riduzione del 15% prevista dalla Finanziaria 2014. L’agevolazione in esame quindi può essere fruita dagli autotrasportatori in misura integrale (100%) dal 2014 al 2018.

 

12. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO

In sede di approvazione sono state aggiornate le definizioni di vettore e di committente” contenute nell’art. 2 del citato Decreto ed è introdotta la nuova figura del sub-vettore con la correlata disciplina della sub-vettura di cui al nuovo art. 6-ter, D.Lgs. n. 286/2005. Inoltre è abrogato l’art. 7-bis relativo alla scheda di trasporto.

A seguito dell’abrogazione dei primi 3 commi dell’art. 83-bis, DL n. 112/2008, contenente una serie di disposizioni a favore degli esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi, viene meno, oltre all’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, anche il meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dovuti all’autotrasportatore, in ragione dell’aumento dei costi del carburante.

Con la sostituzione dei commi da 4 a 4-quinquies sono introdotte, tra l’altro, le seguenti novità:

  • soppressione dei c.d. “costi minimi”, per cui i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti “tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”;
  • è prevista la responsabilità solidale del committente con il vettore nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, nel limite di 1 anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere:
  • i trattamenti retributivi ai lavoratori;
  • i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti;

limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso del contratto di trasporto, con esclusione delle sanzioni per cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

  • la predetta responsabilità solidale può essere esclusa qualora il committente:
  • acquisisca il Durc del vettore (preliminarmente ovvero al termine del contratto);
  • accerti la regolarità via Internet utilizzando l’apposita modalità che sarà resa disponibile dall’Albo degli autotrasportatori;
  • in caso di mancato rispetto del termine massimo di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada (60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura, salvo diverso accordo) è applicabile la sanzione pari al 10% dell’importo della fattura e comunque non inferiore a € 1.000;
  • le nuove imprese che si iscrivono all’Albo degli autotrasportatori possono, limitatamente ai primi 2 anni di esercizio dell’attività, dimostrare il requisito della capacità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale. Dal terzo anno è richiesta l’attestazione di un Revisore legale ovvero una fideiussione bancaria / assicurativa.

13. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell’1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2015 il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva. Va evidenziato che, in sede di approvazione, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta è stata raddoppiata e pertanto risulta pari al:
  • 4% per le partecipazioni non qualificate;
  • 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

14. ESTENSIONE Reverse charge

Il meccanismo del reverse charge in materia di IVA viene esteso anche a:

  • prestazioni di servizi, relative ad edifici, di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento;
  • trasferimenti di:
  • quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell’art. 12 della citata Direttiva;
  • altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva;
  • certificati relativi a gas e energia elettrica;
  • cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72 (applicabile per un periodo di 4 anni).

Inoltre, fatta salva una specifica autorizzazione della UE che deve ancora arrivare, il reverse charge potrebbe essere esteso anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari .

15. “SPLIT PAYMENT”

Sempre in materia di IVA viene introdotto un particolare regime relativamente alle fatture emesse nei confronti dello Stato, organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica, Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi, CCIAA, istituti universitari, ASL ed enti ospedalieri, Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza, purché non siano già debitori d’imposta ai sensi della disciplina IVA (ad esempio, reverse charge).

Il meccanismo in esame trova “comunque applicazione per le operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015”.

 

16.NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

Viene prevista la riduzione della sanzione:

  • ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
  • ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
  • ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore.

Non costituisce più causa ostativa del ravvedimento l’inizio dell’attività amministrativa di accertamento portata formalmente a conoscenza del contribuente (constatazione della violazione o inizio di accessi, ispezioni o verifiche) che sarà inibito, per le violazioni di tipo sostanziale, solo dal momento della notifica dell’avviso di accertamento.

Continua ad essere causa ostativa del ravvedimento la notifica degli avvisi di irregolarità emessi in base ai controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.

 

17. RITENUTA BONIFICI SPESE RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

È disposto l’aumento dal 4% all’8% della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.

18. TASI 2015

Prorogata anche per il 2015 l’aliquota TASI massima del 2,5‰ per la prima casa aumentabile fino al 3,3‰ (+0,8‰) se il Comune prevede detrazioni aggiuntive.

 

19. IVA PELLET

A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione al n. 98), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet passa dal 10% al 22%.

20. SOGGETTI LEGGE 398/91. ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SIMILI

Il limite previsto per la tracciabilità dei pagamenti / versamenti (da effettuarsi tramite c/c bancari o postali, carte di credito / bancomat, ecc.) per le società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici passa da € 516,46 a € 1.000.

L’inosservanza dell’obbligo in esame comporta la decadenza dal regime forfetario ex Legge n. 398/91 e l’applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065 ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97.

 

21. RIMBORSO CREDITO IRPEF > € 4.000

E’ stato fissato un termine per il rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate del credito IRPEF superiore a € 4.000 risultante dal mod. 730 in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.

In particolare il rimborso dovrà essere effettuato non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione … ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini”, ossia entro il 28.2.

 

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