Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrata definitivamente in vigore la Legge28.12.2015, n. 208 c.d. “Legge di stabilità 2016”, in vigore dall’1.1.2016.

Numerose le novità fiscali che come ogni anno modificano le disposizioni precedentemente in vigore. Di seguito una prima rassegna delle novità intervenute.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)

IMMOBILI IN COMODATO A PARENTI

la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:

a) il contratto sia registrato;

• b) il comodante:

− possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;

− risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Al fine di poter fruire di tale agevolazione il comodante deve presentare la dichiarazione IMU per  attestare il possesso dei requisiti richiesti.

RIDUZIONE IMU IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l’ammontare dell’IMU dovuta, così come risultante dall’applicazione dell’aliquota fissata dal Comune, è ridotto del 25%.

T.A.S.I.

 ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

 È confermata l’esenzione TASI già riconosciuta per i terreni agricoli estesa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).

Nei casi in cui l’immobile costituisca abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se il regolamento / delibera comunale non disciplina tale aspetto.

Tali disposizioni non trovano applicazione per le abitazioni principali di lusso per le quali, in base alla disciplina “generale” TASI, l’imposta è dovuta e, in presenza di un proprietario e di un detentore, la stessa è versata da ciascuno nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura fissata dalla norma nazionale.

FABBRICATI “BENI MERCE”

 È confermata la norma in base alla quale per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, c.d. “beni merce”, l’aliquota TASI è ridotta allo 0,1% fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. I Comuni possono aumentare detta aliquota fino allo 0,25% ovvero diminuirla fino ad azzerarla.

 

RIDUZIONE TASI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Analogamente a quanto previsto ai fini IMU, anche ai fini TASI è introdotta una riduzione dell’imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98.

 

REVISIONE / AGGIORNAMENTO RENDITE CATASTALI CATEGORIE CATASTALI D e E –

A decorrere dall’1.1.2016 la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, di cui alle categorie catastali D ed E, va determinata tramite stima diretta “tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”, escludendo i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

In pratica non risultano più assoggettati ad IMU gli impianti ed i macchinari “imbullonati”.

È possibile presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti (procedura DOCFA), in base a dette nuove modalità.

Solo per il 2016, se l’atto di aggiornamento è presentato entro il 15.6.2016, la rendita catastale rideterminata ha effetto dall’1.1.2016.

Ciò comporta che per la determinazione dell’IMU 2016, in deroga alla regola generale di cui all’art.13, comma 4, DL n. 201/2011 (rilevanza della rendita catastale risultante all’1.1 dell’anno di imposizione), è possibile considerare la nuova rendita catastale rideterminata.

NUOVO REQUISITO “PRIMA CASA” –

In materia di agevolazioni “prima casa”, è stato introdotto il nuovo comma 4-bis alla Nota II-bis), DPR n. 131/86 in base al quale il soggetto già proprietario della “prima casa” può acquistare la “nuova prima casa” applicando le relative agevolazioni anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.

Se entro detto termine annuale la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione delle agevolazioni.

DETRAZIONE IVA ACQUISTO UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI –

Interessante agevolazione e novità assoluta, consistente nella possibilità di detrarre dall’IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’IVA relativa all’acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione:

a)• spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2016;

• b) va ripartita in 10 quote annuali.

 

RIDUZIONE ALIQUOTA IRES –

A decorrere dall’1.1.2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016, l’aliquota IRES è fissata nella misura del 24% (anziché 27,5%).

 

DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO –

È disposta la proroga alle condizioni previste per il 2015, sia della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che per quelli di riqualificazione energetica. In particolare, per le spese sostenute fino al 31.12.2016 la detrazione:

• – per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50%, su un importo massimo di spesa pari a € 96.000;

• – per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica, inclusi i nuovi interventi introdotti dal 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), è riconosciuta nella misura del 65%.

 

BONUS “MOBILI ED ELETTRODOMESTICI” –

È confermata la proroga della detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di € 10.000,riconosciuta ai soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione IRPEF . La detrazione è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2016.

 

BONUS “MOBILI GIOVANI COPPIE” –

Nuova detrazione IRPEF riservata alle giovani coppie (coniugi ovvero conviventi more uxorio):

− che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni;

− in cui almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni di età;

− acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (la norma non precisai termini temporali relativi all’acquisto);

• pari al 50%, su una spesa massima di € 16.000, per l’acquisto di mobili destinati all’arredodell’abitazione.

Detta spesa deve essere sostenuta dall’1.1 al 31.12.2016 e la detrazione va ripartita in 10 quote annuali.

Tale detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio né con il bonus “mobili ed elettrodomestici” .

MAXI AMMORTAMENTI –

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, al solo fine di determinare le quote di  ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40% .

Relativamente agli acquisti di veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità.

Sono esclusi dall’incremento gli investimenti:

• – in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;

• – in fabbricati e costruzioni;

• – Altri beni appartenenti a specifici settori.

 

REGIME FORFETARIO –

 Al regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono apportate le seguenti modifiche.

– AUMENTO DEL LIMITE DI RICAVI / COMPENSI

La principale modifica riguarda l’aumento del limite dei ricavi /compensi per ciascuno dei 9 gruppi di attività (nessuna variazione per i coefficienti di redditività).

TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ
Gruppo di settore Codice attività ATECO 2007 Vecchi limiti ricavi/compensi Nuovi limiti ricavi/compensi Coefficiente redditività
Industrie alimentari e   delle bevande (10 – 11) 35.000 45.000 40%
Commercio  all’ingrosso  e  al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da47.1 a 47.7) – 47.9 40.000 50.000 40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande 47.81 30.000 40.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 20.000 30.000 54%
Costruzioni       e       attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 15.000 25.000 86%
Intermediari del commercio 46.1 15.000 25.000 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40.000 50.000 40%
Attività professionali, scientifiche,   tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71– 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 15.000 30.000 78%
Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07– 08 – 09) – (12 – 13 – 14 –15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 –21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 –27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 –33) – (35) – (36 – 37 – 38 –39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53)– (58 – 59 – 60 – 61 – 62 –63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81– 82) – (84) – (90 – 91 – 92 –93) – (94 – 95 – 96) – (97 –

98) – (99)

20.000 30.000 67%

LIMITE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE / PENSIONE

Il reddito d’impresa / lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato (compreso il reddito da pensione).

Tale condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero se la somma dei predetti redditi non risulta superiore a € 20.000.

Non possono avvalersi del regime in esame i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.

La condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro.

CONTRIBUENTI “START UP”

Per i soggetti che intraprendono una nuova attività, per i primi 5 anni, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva nella misura del 5% in luogo dell’aliquota ordinaria del 15%.

Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

– • il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

•-  l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;

•- qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.

Forfettari “start up” dal 2015

Con una disposizione transitoria, l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota ridotta del 5% è riconosciuta per il 2016 – 2019 anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015 adottando il regime forfettario.

NUOVO REGIME PREVIDENZIALE

Il reddito forfettario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e che su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%.

In precedenza l’agevolazione consisteva nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90.

È confermata la regola in base alla quale la riduzione contributiva si riflette sull’accredito dei contributi.

 

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA –

È riproposta l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. Come nelle precedenti edizioni è consentito alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2016 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2015, ovvero che vengano iscritti entro il

30.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2015.

A tal fine è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione / cessione) calcolata sulla differenza tra:

• – il valore dei beni assegnati;

• – il costo fiscalmente riconosciuto.

In mancanza di uno specifico riferimento alla “sostituzione” dell’IVA, quest’ultima va applicata con le regole ordinarie.

Per le assegnazioni / cessioni soggette a imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 13%.

In sede di assegnazione la società può richiedere che il valore normale degli immobili sia determinato su base catastale, ossia applicando alla relativa rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86.

 

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

L’agevolazione, anch’essa riproposta con le stesse modalità di edizioni precedenti,:•

– è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2015;

•- ha effetto “dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016”, ossia dal 2016;

– richiede il pagamento entro il 31.5.2016 di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF / IRAP dell’8%.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

A tal fine è applicabile, in quanto compatibile, quanto disposto in materia di assegnazione agevolata.

 

NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA –

 Riformulato completamente l’art. 26, DPR n. 633/72, in materia di “Variazioni dell’imponibile o dell’imposta”, prevedendo con particolare riferimento al mancato incasso della fattura, in tutto o in parte, una disciplina più puntuale rispetto alla precedente.

La nota di credito può essere emessa in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte:

  1. a) in presenza di una procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano attestato di risanamento dalla data di assoggettamento alla procedura / decreto di omologa dell’accordo / pubblicazione nel Registro delle Imprese (nuovo comma 4, lett. a).

Va evidenziato che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

In capo all’acquirente / committente non sussiste l’obbligo di annotazione della nota di credito nel registro delle fatture emesse / corrispettivi;

  1. b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (nuovo comma 4, lett. b).

Come previsto dal nuovo comma 12 una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

− in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni / crediti da pignorare;

− in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare / impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

− qualora, dopo che per 3 volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Con riferimento alle suddette fattispecie, in caso di successivo incasso, in tutto o in parte, del corrispettivo va emessa una nota di debito.

Inoltre, in caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la possibilità di emettere nota di credito “non si estende” alle cessioni / prestazioni “per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni” (nuovo comma 9).

Infine la nota di credito può essere emessa, ricorrendone i presupposti, anche da parte dell’acquirente / committente debitore dell’imposta in applicazione del reverse charge ex artt. 17 o 74, DPR n. 633/72 o 44, DL n. 331/93 (nuovo comma 10).

Le novità sopra esaminate sono applicabili:

•-  con riferimento alla fattispecie di cui alla lett. a) alle procedure concorsuali attivate successivamente al 31.12.2016;

• – con riferimento alle altre fattispecie anche alle operazioni effettuate anteriormente al 31.12.2016.

 

ENTRATA IN VIGORE RIFORMA SANZIONI TRIBUTARIE –

 È prevista l’anticipazione all’1.1.2016, rispetto alla data dell’1.1.2017, del nuovo regime delle sanzioni tributarie introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015, in attuazione della Riforma fiscale contenuta nella Legge n. 23/2014. Seguirà apposito articolo da pubblicarsi sul sito.

 

SANZIONI VOLUNTARY DISCLOSURE

Restano ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla Legge n. 186/2014, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza. In sede di approvazione è stato previsto che l’Agenzia delle Entrate potrà notificare i relativi atti, all’indirizzo PEC del professionista che ha assistito il contribuente, previa manifestazione espressa in tal senso. È inoltre previsto che:

•-  la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il Gestore trasmette all’Ufficio la ricevuta di accettazione;

•-  i termini che hanno inizio dalla notifica decorrono dalla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il Gestore del professionista trasmette all’Ufficio;

– • qualora la PEC risulti satura / non valida o attiva, sono applicabili le disposizioni in materia di notifica degli avvisi / atti che per legge devono essere notificati al contribuente.

 

OPERAZIONI CON STATI BLACK LIST –

In sede di approvazione sono state introdotte alcune disposizioni in materia di operazioni con Stati c.d. “black list”.

COSTI BLACK LIST

È disposta l’abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell’art. 110, TUIR, che prevede(va) l’indeducibilità dei costi sostenuti dalle imprese italiane relativamente ai beni / servizi acquistati da soggetti domiciliati in Stati “black list”, salva la ricorrenza delle c.d. circostanze esimenti.

Di conseguenza i costi in esame saranno equiparati a quelli relativi ad operazioni interne con applicazione delle ordinarie disposizioni presenti nel TUIR.

CFC

È stato modificato l’art. 167, TUIR in materia di Controlled Foreign Companies (CFC) in base al quale, ora:

-• sono considerati privilegiati i regimi fiscali, anche speciali, di Stati nei quali il livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Viene eliminato il riferimento, per l’individuazione del regime fiscale privilegiato, alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni nonché ad “altri criteri equivalenti”;

• – i redditi del soggetto non residente sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente, comunque non inferiore all’aliquota ordinaria IRES (in precedenza detto limite era fisso, al 27%).

Inoltre, l’applicazione delle disposizioni in materia di CFC è estesa ai soggetti controllati localizzati oltre che in Stati non “black list”, anche in Stati UE / SEE al ricorrere delle condizioni di cui al comma 8-bis del citato art. 167.

Le novità in esame sono applicabili dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

 

CREDITO D’IMPOSTA GASOLIO AUTOTRASPORTATORI –

In sede di approvazione è stato previsto che il credito d’imposta relativo al gasolio a favore degli autotrasportatori di cui all’Elenco 2, allegato alla Finanziaria 2014, a decorrere dal 2016 non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

 

DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI –

In sede di approvazione è stato previsto che le deduzioni forfetarie ex art. 66, comma 5, TUIR a favore degli autotrasportatori, a decorrere dal 2016, spettano:

•- in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa;

•- nella misura del 35% del predetto importo per i trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI –

E’ riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

•- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

• – partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell’1.1.2016, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2016 il termine entro il quale provvedere:

•-  alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;

• – al versamento dell’imposta sostitutiva. In sede di approvazione è stata “unificata” all’8% la misura dell’imposta sostitutiva dovuta per le partecipazioni qualificate / non qualificate e per i terreni (non è più prevista l’aliquota “agevolata” del 4% con riferimento alle partecipazioni non qualificate).

 

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI –

Nuovamente consentita la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.

È possibile provvedere all’affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di  un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

•-  16% per i beni ammortizzabili;

•-  12% per i beni non ammortizzabili.

In sede di approvazione è stato disposto che, limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d’imposta in corso all’1.12.2017 (2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2019), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

 

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE –

 

Con la modifica dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 è aumentato da € 1.000 a € 3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.

In sede di approvazione è stato previsto che relativamente al servizio di rimessa di denaro ex art.1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. “Money transfer”) la soglia rimane pari a € 1.000.

Considerata la modifica legislativa, sono state conseguentemente abrogate le seguenti disposizioni:

• – art. 12, comma 1.1., DL n. 201/2011 che prevedeva l’obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità diverse dal contante e che assicurino la relativa tracciabilità;

• – art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014 che prevedeva l’obbligo da parte dei soggetti della filiera dell’autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto.

 

ESTENSIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI –

L’obbligo di “accettare” i pagamenti tramite POS da parte dei soggetti esercenti l’attività di vendita / servizi è stato esteso alle carte di credito ed opera a prescindere dall’importo (è stato eliminato il riferimento agli importi minimi).

Il predetto obbligo può essere disatteso in caso di “oggettiva impossibilità tecnica”.

Merita sottolineare che con un apposito DM saranno fissate oltre alle modalità attuative anche le sanzioni applicabili in caso di violazione del predetto obbligo.

Le modalità di pagamento in esame, inoltre, saranno estese dall’1.7.2016, anche al pagamento del parcheggio nelle “aree blu”.

 

 

SPESE FUNEBRI ED UNIVERSITARIE DETRAIBILI –

 

SPESE FUNEBRI

A partire dall’anno d’imposta 2015 le spese funebri sono detraibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad € 1.550 per ciascun evento verificatosi nell’anno. Diversamente dal passato, la detrazione viene adesso riconosciuta per le spese sostenute in relazione alla “morte di persone”, non richiedendo più che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un rapporto di parentela (familiari di cui all’art. 443, C.c., affidati o affiliati).

SPESE UNIVERSITARIE

Il TUIR prevede la detraibilità delle spese per la frequenza di “corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali”. Quindi fino al 2014 le spese per la frequenza nelle università private erano detraibili solo entro il limite del costo dell’università statale.

Ora, con la modifica della citata lett. e), applicabile “a partire dall’anno d’imposta 2015”:

• – è specificato che la disposizione si riferisce ai corsi presso Università statali e non statali;

• – relativamente alle spese per corsi presso Università non statali è previsto che l’importo detraibile non può essere superiore a quello stabilito annualmente con specifico DM per ciascuna Facoltà universitaria, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

 

CREDITO D’IMPOSTA SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA –

Introdotto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche (privati) che sostengono spese per:

• – l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale / allarme;

• – contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali.

È demandata ad un apposito DM la definizione delle modalità attuative dell’agevolazione in esame.

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