Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2018 – LE DISPOSIZIONI PER IL LAVORO

 

Con la pubblicazione nella G.U. n. 302, S.O. n. 62, del 29 dicembre 2017, è in vigore dal 1° gennaio 2018 la Legge di Bilancio, L. 27 dicembre 2017, n. 205. Numerosissime le novità introdotte, cui di seguito diamo una sintesi.

 

Abbonamenti servizi di trasporto: detraibilità e welfare
Comma 28 Viene aggiunta all’articolo 15, Tuir (detrazioni), la lettera i-decies, rendendo così detraibili nel limite del 19% le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.

Inoltre, mediante aggiunta all’articolo 51, Tuir (determinazione reddito lavoro dipendente), della lettera d-bis, viene prevista la non imponibilità delle somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12, che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12. Grazie alla modifica, si ampliano le possibilità per il riconoscimento di soluzioni di welfare ai dipendenti.

 

Maxi ammortamento e iper ammortamento
Commi 29 – 36 Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30% (nel 2017 era pari al 40%).

Le disposizioni dell’articolo 1, comma 9, L. 232/2016, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Le imprese potranno godere dell’iper-ammortamento (150%) anche in relazione agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2018 di beni immateriali strumentali effettuati nel suddetto periodo.

 

 

Formazione industria 4.0
Commi 46 – 56 Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione (tecnologie Piano industria 4.0).

Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A alla Legge di Stabilità.

Non danno diritto al credito, pertanto, le spese connesse all’ordinaria o periodica formazione del personale.

 

Decontribuzione 2018 assunzioni a tempo indeterminato
Comma 100 Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al D.Lgs. 23/2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Comma 101 L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103. Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. Si evidenzia, quindi, che rispetto agli esoneri degli anni precedenti, se il lavoratore è già stato assunto con contratto a tempo indeterminato nella sua vita lavorativa (escluso l’apprendistato), non può essere destinatario dell’esonero.
Comma 102 Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 101.
Comma 103 Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni. Apparentemente, può sembrare in contraddizione con la disposizione del comma 101: in realtà, questa ipotesi riguarda un’eventuale assunzione successiva alla prima che ha determinato l’esonero, fermo restando che prima di quest’ultima non vi può essere stato un rapporto a tempo indeterminato.
Comma 104 Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (articolo 31, D.Lgs. 150/2015), l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per gmo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Comma 105 Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero di cui al comma 100, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 103: pertanto, dovranno comunque scalare dal limite massimo di 36 mesi il precedente rapporto (ovviamente nel limite massimo di 6 mesi).
Comma 106 L’esonero si applica, per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l’esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, D.Lgs. 81/2015. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 103, 104 e 105.
Comma 107 L’esonero si applica, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
Comma 108 L’esonero è elevato alla misura dell’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al D.Lgs. 23/2015, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio:

· studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, L. 107/2015, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del Capo III, D.Lgs. 226/2005, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al Capo II, D.P.C.M. 25 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 86/2008, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;

· studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Comma 113 Dal 1º gennaio 2018, e con effetto sulle assunzioni decorrenti da tale data, sono abrogati i commi 308, 309 e 310, articolo 1, L. 232/2016, che prevedevano l’incentivo per le assunzioni effettuate con modalità di alternanza scuola lavoro o in apprendistato duale.
Comma 114 L’esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

 

 

Deducibilità Irap lavoro stagionale
Comma 116 Per l’anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, D.Lgs. 446/1997, è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all’articolo 11, comma 4-octies, del medesimo decreto legislativo.

 

 

Bonus 80 euro
Comma 132 Sono state modificate le soglie residuali per l’applicazione del c.d. bonus 80 euro (articolo 13, comma 1-bis, Tuir): da 24.000 euro si passa a 24.600 euro e da 26.000 euro si passa a 26.600 euro.

 

 

Aumento ticket NASpI per i licenziamenti collettivi
Comma 137 A decorrere dal 1º gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell’articolo 23, D.Lgs. 148/2015, l’aliquota percentuale di cui all’articolo 2, comma 31, L. 92/2012, è innalzata all’82%. Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell’articolo 4, L. 223/1991, entro il 20 ottobre 2017.

 

 

Adeguamento speranza di vita
Comma 146 Con riferimento agli adeguamenti, la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell’adeguamento decorrente dal 1º gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell’anno 2016. Gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i 3 mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a 3 mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi.

 

Accesso pensioni di vecchiaia e anticipata
Commi 147, 148, 149, 150 e 153 Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, che si trovano in una delle condizioni seguenti:

· lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 7 anni nei 10 precedenti il pensionamento le professioni di cui all’allegato B, Legge di Bilancio, e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

· ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.Lgs. 67/2011, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, D.Lgs. 67/2011, e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, l’adeguamento alla speranza di vita stabilito per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 12, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 199, L. 232/2016, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo.

La disposizione del comma 147 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, L. 232/2016.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative dei commi 147 e 148, con particolare riguardo all’ulteriore specificazione delle professioni di cui all’allegato B e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal T.U. di cui al D.P.R. 445/2000.

 

FIS
Comma 159 Al D.Lgs. 148/2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

· all’articolo 29, comma 4, le parole quattro volte sono sostituite dalle seguenti dieci volte: pertanto, le prestazioni del FIS sono determinate in misura non superiore a 10 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro;

· all’articolo 44, il comma 5 è abrogato: determinava in via transitoria le prestazioni in funzione dei contributi versati fino al 2021.

 

APE
Commi 162 – 167 Viene posticipato il termine dell’istituto al 31 dicembre 2019.

In tema di APE sociale, il requisito dello stato di disoccupazione ricorre anche per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che vi siano, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.

Le attività di assistenza che danno diritto all’indennità possono essere svolte anche nei confronti di un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Quanto all’intervallo temporale in cui deve essere stata svolta attività continuativa in professioni gravose o rischiose, il riferimento è 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni.

Sono state ampliate le tipologie di lavori gravosi: con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018, agli allegati C ed E, L. 232/2016, sono aggiunte le nuove professioni incluse nell’allegato B della presente legge, come specificate con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 153.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti operai dell’agricoltura e della zootecnia, è assunto a riferimento per il computo integrale dell’anno di lavoro il numero minimo di giornate di cui all’articolo 9-ter, comma 4, secondo periodo, D.L. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla L. 608/1996.

Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 1, commi 179 e 179-bis, L. 232/2016, come modificati dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa Inail di cui all’allegato A, regolamento di cui al D.P.C.M. 88/2017. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso dell’anno 2018 presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal citato regolamento di cui al D.P.C.M. 88/2017, entro il 15 luglio 2018.

 

RITA
Commi 168 e 169 Viene resa strutturale la RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata) per i lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, denominata “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. È pertanto venuto meno il requisito di almeno 63 anni di età.

Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata. La rendita anticipata è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.

Da un punto di vista fiscale, la parte imponibile della rendita anticipata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

 

 

Pensione anticipata per lavoro a turni
Comma 170 Al fine dell’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, tenuto conto della particolare gravosità del lavoro organizzato in turni di 12 ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. 67/2011, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016.

 

 

Pagamento delle prestazioni
Comma 184 A seguito della modifica dell’articolo 1, comma 302, L. 190/2014, a decorrere dal mese di gennaio 2018, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Inps, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’Inail sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo, se il primo è festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, fatta eccezione per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile.

 

 

 

Reddito di inclusione (ReI)
Commi 190-197 e 199 È stata ampliata la platea dei beneficiari e incrementato il beneficio economico collegato al ReI; sono stati resi meno stringenti i requisiti del nucleo familiare, necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al ReI. Dal 1° luglio 2018 decadono i requisiti collegati alla composizione del nucleo familiare richiedente, di cui vengono considerate esclusivamente le condizioni economiche. Il massimale annuo riferito alla componente economica del ReI è incrementato del 10% (esclusivamente per i nuclei familiari con 5 o più componenti il beneficio passa da 485 a circa 534 euro mensili).

 

 

Tutela di chi denuncia le molestie
Comma 218 All’articolo 26, Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

· 3-bisLa lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché’ qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l’infondatezza della denuncia”;

· 3-terI datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza”.

 

Agevolazioni per assunzione di vittime di violenza
Comma 220 Alle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all’articolo 5-bis, D.L. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 119/2013, è attribuito, per un periodo massimo di 36 mesi, un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente.

 

Premio nascita
Commi 248 e 249 L’assegno di 960 euro annui di cui all’articolo 1, comma 125, L. 190/2014, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

 

Detrazioni carichi di famiglia
Commi 252 e 253 All’articolo 12, comma 2, Tuir, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro”. La disposizione acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

Compensi sportivi dilettanti
Comma 367 È stata aumentata da 7.500 a 10.000 euro la soglia di non concorso alla formazione del reddito delle indennità, dei rimborsi forfetari, dei premi e dei compensi erogati agli sportivi dilettanti da società/associazioni sportive dilettantistiche.

 

Attestazione stato di disoccupazione
Comma 801 L’Anpal, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, comunica ai soggetti iscritti all’albo informatico delle agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4, D.Lgs. 276/2003, e ai soggetti iscritti all’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all’articolo 12, D.Lgs. 150/2015, i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 4, D.Lgs. 150/2015, per favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

 

Pagamento retribuzioni
Commi 910 – 914 A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

· bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;

· strumenti di pagamento elettronico;

· pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

· emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Per rapporto di lavoro si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 cod. civ., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della L. 142/2001. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le P.A. di cui all’articolo 1, comma 2, D.L. 165/2001, a quelli di cui alla L. 339/1958, né a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei Ccnl per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

 

Sospensione F24 con compensazioni a rischio
Comma 990 L’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all’articolo 22, D.Lgs. 241/1997, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.

 

Come di consueto lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti, cogliendo l’occasione per augurare a tutti i Clienti un prospero 2018.

 

 

 

 

Condividi