la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” , denominata anche legge di stabilità, contiene numerose disposizioni che interessano i datori di lavoro.

Di seguito una sintesi delle disposizioni di maggiore interesse.

ESONERO CONTRIBUTIVO BIENNALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

 Come avvenuto nel 2015 viene riproposto un esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. In realtà non si tratta di una mera riproposizione delle disposizioni valevoli per il 2015, ma si tratta di un esonero previsto da nuova norma con significativi cambiamenti rispetto al precedente.

Infatti, l’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 risulta decisamente ridotto rispetto a quello disciplinato dalla Legge di Stabilità 2015, sia per quanto riguarda la durata del beneficio (biennale, anziché triennale), sia per quanto concerne l’importo massimo annuo di cui si può beneficiare (3.250 euro, anziché 8.060 euro).

Datori di lavoro interessati

Possono beneficiare dell’esonero contributivo i datori di lavoro del settore privato, indipendentemente dal settore di appartenenza.

L’esonero spetta con riferimento a nuove assunzioni a tempo indeterminato anche ai datori di lavoro del settore agricolo (ma per tale settore con limitazione alle risorse stanziate), con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all’anno 2015.

Subentro di un nuovo datore di lavoro nella fornitura di servizi in appalto

L’esonero contributivo biennale disciplinato dalla Legge di Stabilità 2016 spetta anche al datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto, assume “ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva” un lavoratore per cui il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo biennale nei limiti della durata e della misura che residua, computando il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

Rapporti di lavoro agevolati

L’esonero contributivo si applica

- alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,

- decorrenti dal 1° gennaio 2016 e con riferimento a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2016.

Esclusioni

L’esonero contributivo non spetta:

- in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato e di lavoro domestico;

- relativamente ai lavoratori:

–     che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

–    per i quali il beneficio in oggetto, nonché quello disciplinato dalla Legge di Stabilità 2015 (esonero contributivo triennale) sia già stato usufruito in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato,

-con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti al 1° gennaio 2016 hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato. A tal fine, vanno considerate le società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Durata del beneficio

L’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 24 mesi.

Misura dell’agevolazione

Il beneficio consiste:

- nell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,

- nel limite massimo di 3.250 euro annui.

Cumulabilità

L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri/riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative vigenti.

Premi INAIL

L’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016 non si applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL.

 

DETASSAZIONE PER L’INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ –

 

Viene reintrodotta a regime l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, pari al 10% sulle:

- somme premiali, di importo variabile, corrisposte in relazione ad incrementi della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

- somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa,la cui verifica e misurabilità dovrà essere effettuata secondo criteri stabiliti da un Decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016.

I beneficiari dell’agevolazione fiscale sono i lavoratori dipendenti del settore privato che, nel limite di un imponibile detassabile pari a 2.000,00 euro:

- non abbiano rinunciato per iscritto all’applicazione dell’agevolazione;

- con un reddito da lavoro dipendente (comprensivo di eventuali somme premiali detassate) percepito nel precedente periodo d’imposta non superiore a 50.000,00 euro;

Il limite assoggettabile ad imposta sostitutiva sale a 2.500,00 euro qualora le aziende coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, secondo modalità anch’esse da definirsi nel citato Decreto ministeriale da emanare.

Le somme oggetto di detassazione dovranno essere contenute in accordi collettivi di secondo livello (aziendali e territoriali) firmati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE: FRINGE BENEFIT –

Modifiche introdotte alla possibilità di esonero dalla formazione del reddito di lavoro dipendente (e quindi da tassazione) per alcune prestazioni di welfare aziendale concesse ai lavoratori per finalità socio assistenziali.

In particolare, con le modifiche introdotte, viene stabilita la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente:

- dell’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100 (oneri di utilità sociale);

- delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione da parte dei familiari indicati nell’art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore degli stessi familiari.

Tra le erogazioni agevolate con finalità assistenziale, escluse dalla concorrenza alla formazione del reddito, sono ora inserite anche le somme e le prestazioni corrisposte alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi per l’utilizzo dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art. 12 ,comma 2 dell’art. 51 TUIR.

Infine, all’art. 51 del TUIR viene inserito il nuovo comma 3-bis secondo cui, rispetto a prima:

“Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.”

 

ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS –

L’aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2016 è confermata nella misura del 27%. Considerato l’aumento dello 0,72% l’aliquota contributiva è quindi pari al 27,72%.

 

CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEI PADRI LAVORATORI –

La Legge di Stabilità 2016 proroga, in via sperimentale, per l’anno 2016 le disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 24, lettera a) della Legge n. 92/2012 che disciplinano il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente.

 

VOUCHER/CONTRIBUTI PER LE MAMME LAVORATRICI DIPENDENTI E AUTONOME –

Vengono prorogate a tutto il 2016 per disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 24, lettera b) della Legge n. 92/2012 che disciplinano i voucher /contributi)per le mamme lavoratrici.

La madre lavoratrice, infatti, può richiedere, dal termine del congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi, in alternativa alla fruizione del periodo di congedo parentale, un contributo utilizzabile per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

Tale contributo sarà erogato

- per il servizio di baby sitting, attraverso il sistema dei buoni lavoro (voucher);

- in caso di utilizzo della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, tramite un pagamento diretto, da parte dell’INPS, alla struttura prescelta, previa esibizione da parte di quest’ultima della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.

Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio in esame può essere richiesto anche dalle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

 

RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO PER LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE

Viene introdotta una misura che incentiva la riduzione dell’orario di lavoro per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

In tali casi spetta al lavoratore un beneficio, a carico dell’INPS, pari alla somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Possono accedere al beneficio in parola i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima che:

- abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, e

- d’intesa con il datore di lavoro, riducano l’orario di lavoro di una misura compresa tra il 40% e il 60%,

- per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione.

La predetta somma:

- è anticipata mensilmente dal datore di lavoro;

- non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente

- non è assoggettata a contribuzione previdenziale.

Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Ai fini dell’individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione, in relazione ai predetti periodi svolti a part-time, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.

Il beneficio è concesso previa domanda, nei limiti delle risorse stanziate (60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018), previa autorizzazione della DTL.

 

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVA –

Modificata parzialmente la disciplina stabilita dall’art. 41 del D.Lgs n. 148/2015 in materia di contratti di solidarietà espansiva.

Come noto tale disposizione prevede che i contratti collettivi aziendali, al fine di incrementare gli organici, possano ridurre stabilmente l’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, con contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.

In tali casi (previo deposito del contratto presso la DTL) ai datori di lavoro è concessa dall’INPS, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione, un’agevolazione contributiva pari alle seguenti percentuali della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile:

- per i primi 12 mesi, 15%;

- per il 2° anno, 10%;

- per il 3° anno, 5%.

In caso di assunzione di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del 29° anno di età, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti.

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA –

Per l’anno 2016 gli ammortizzatori sociali sono rifinanziati con 250 milioni di euro.

In merito alla durata, il trattamento di CIG in deroga può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a 3 mesi nell’arco di un anno.

Modificando parzialmente quanto stabilito da DM n. 83473/2014, per l’anno 2016, il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza dell’indennità hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 4 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi.

Viene prorogata all’anno 2016 la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di disporre, nell’ambito delle risorse ad esse attribuite, la concessione di trattamenti di integrazione salariale e mobilità anche in deroga ai criteri introdotti dal Decreto n. 83473/2014, in misura non superiore al 5% (in caso di sforamento l’onere di copertura rimane a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell’ambito dei piani o programmi coerenti con laspecifica destinazione). In ogni caso gli effetti dei predetti trattamenti in deroga non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO AUTOTRASPORTATORI –

Con carattere sperimentale, per un periodo di tre anni a decirrere dal 01 gennaio 2016, viene introdotto un esonero dai contributi previdenziali (esclusi i premi INAIL) a carico dei datori di lavoro del settore autotrasporto nella misura dell’80%.

Detto esonero sarà condizionato ad un periodo minimo di svolgimento della prestazione da parte del conducente dipendente di almeno 100 giorni annui in servizi di trasporto internazionale.

In aggiunta la misura potrà essere riconosciuta solo per conducenti di mezzi equipaggiati con tachigrafo digitale.

 

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