Riproposta la tassazione ridotta al 10% sui premi di risultato corrisposti nel 2016.

La legge di stabilità 2016 introduce nuovamente una tassazione agevolata per le somme corrisposte ai lavoratori in dipendenza di incrementi di produttività.

E’ un decreto dei ministri del lavoro e dell’economia del 29 marzo 2016 a dare concreta attuazione alla novella normativa.

La disposizione è analoga a quella proposta alcuni anni or sono, ma, rispetto alla precedente, viene demandato ad accordi da perfezionare con le OOSS per per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione ai quali i contratti collettivi aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile, nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa; e gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

La detassazione è riconosciuta in favore soltanto dei lavoratori con reddito da lavoro dipendente fino a 50 mila euro e comunque per un massimo di 2 mila euro lordi di premio di risultato o di quota di partecipazione agli utili (il limite sale a 2.500 euro per le aziende che «coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro»).

A chi spetta l’incentivo

La detassazione, come per il passato, trova applicazione limitatamente al settore privato e con riferimento ai soli lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente d’importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme agevolate, a 50 mila euro al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all’imposta agevolata.

Due le «quote» agevolate. La nuova detassazione è applicabile alle seguenti quote retributive:

  1. a) premi di risultato;
  2. b) somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.

Per premi di risultato s’intendono le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. A tal fine, i contratti collettivi, aziendali o territoriali, devono prevedere criteri di misurazione e verifica di tali incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, i quali possono consistere anche nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto a un periodo congruo definito dallo stesso accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

– Coinvolgimento paritetico dei lavoratori.

Come detto la soglia limite dell’incentivo aumenta da 2000 a 2500 euro Quando possono dirsi presenti gli «strumenti e le modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro».

Con riferimento a tale circostanza il decreto fornisce due esempi: c’è coinvolgimento paritetico dei lavoratori nelle ipotesi di «costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie, nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti».

Non costituiscono strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori «i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione».

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