A pochi giorni dall’entrata in vigore definitiva delle nuove norme in materia di adempimenti relativi agli esportatori abituali che, come già evidenziato in un precedente articolo pubblicato sul nostro blog, l’Agenzia delle Entrate ha dettato alcune disposizioni operative in merito all’introduzione delle nuove disposizioni.
Tornando brevemente al contenuto della novità normativa, dal 01.01.2015 sono invertiti gli adempimenti necessari per poter acquistare beni e/o servizi senza applicazione dell’iva da parte degli esportatori abituali. Questi ultimi devono infatti inviare all’agenzia delle entrate la dichiarazione di intento utilizzando il nuovo modulo DI, presentare al fornitore la dichiarazione di intento sottoscritta unitamente alla ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate. Al fornitore rimane l’obbligo di verificare l’effettiva presentazione da parte del cliente del modello DI consegnato, tramite specifica funzione presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore a regime dal 12.02.2015. Si sono quindi posti numerosi interrogativi su come gestire le varie casistiche che si potrebbero essere originate sul finire del 2014, inizio del 2015, relative ai comportamenti tenuti dai contribuenti.
L’Agenzia delle Entrate, nel corso dei usuali convegni ed incontri di inizio anno, ha fornito le prime indicazioni che troveranno presto conferma nei documenti di prassi.
In pratica, confermando che la disciplina trova applicazione per tutte le operazioni senza applicazione dell’imposta a far data dal 01.01.2015, sono stati analizzati e chiariti i seguenti casi:
1) Per le operazioni eseguite e fatturate dal 01.01.2015 fino al 11.02.2015 è sufficiente la consegna della lettera di intento, senza necessità di ulteriori adempimenti;
2) per le operazioni eseguite e fatturate dal 12.02.2015 in poi è necessario seguire la nuova procedura, quindi nuovo modello DI, invio all’AE da parte del soggetto richiedente, verifica della presentazione da parte del fornitore.
E’ stato ulteriormente chiarito che il fornitore che ha ricevuto nel 2014 dichiarazioni di intento dai propri clienti a valere per le operazioni 2015 può emettere fatture senza applicazione dell’imposta fino al 11.02.2015 senza ulteriori adempimenti. Dal 12.02.2015 dovrà necessariamente acquisire i nuovi modelli DI con ricevuta di presentazione e verificare l’avvenuta presentazione prima di procedere alla fatturazione senza applicazione dell’imposta.
Accedendo a questo link è possibile accedere alla sezione del portale dell’Agenzia delle Entrate per la verifica del corretto invio della dichiarazione di intento da parte del cliente che richiede la fattura senza applicazione dell’iva:
http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica