Il D.Lgs. n. 158/2015, in attuazione dell’art.8 comma 1 della legge 23/2014 contenente la Riforma Fiscale, ha attuato la “revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità di comportamenti” .
ENTRATA IN VIGORE
Le nuove norme sono entrate in vigore dal 22.10.2015, ma trattandosi di norme in materia penale, vige il principio del favore rei, per cui le nuove disposizioni sono applicabili anche alle violazioni, o meglio ai reati, commessi anteriormente a tale data se l’attuale disposizione risulta più favorevole.
Le nuove più favorevoli disposizioni possono essere invocate anche nei procedimenti in corso.
Di seguito si evidenziano le novità che hanno interessato alcune delle fattispecie delittuose più ricorrenti:
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA
Il Decreto in esame amplia il possibile ambito applicativo della dichiarazione fraudolenta commessa mediante “altri artifici” di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 74/2000, modificando:
- l’individuazione della condotta punibile;
- le soglie di punibilità del reato.
È confermata la misura della pena da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
Fattispecie di reato: Indicazione in una delle dichiarazioni previste ai fini delle imposte sui redditi / IVA di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti volti ad ostacolare i controlli dell’Amministrazione finanziaria se congiuntamente:
- ciascuna imposta evasa è superiore a € 30.000;
– l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti ad imposizione, anche mediante l’indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% degli elementi attivi dichiarati o comunque superiori a € 1.500.000, ovvero l’ammontare dei crediti e ritenute fittizi, in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5% dell’imposta o comunque superiore a € 30.000.
CONDOTTA PUNIBILE
A seguito delle suddette modifiche la condotta punibile si configura:
- con il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente;
- tramite l’utilizzo di documenti falsi / altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria. Con riguardo alla nozione di:
− “documenti falsi”, il comma 2 del nuovo art. 3 precisa che la fattispecie si considera commessa tramite l’utilizzo di documenti falsi “quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria;
− “altri mezzi fraudolenti”, il comma 3 del nuovo art. 3 fornisce una definizione in negativo prevedendo che “non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.
SOGLIE DI PUNIBILITA’
Con riguardo alle soglie di punibilità necessarie per la configurazione del reato in esame è confermato che l’ammontare della singola imposta evasa deve essere superiore a € 30.000.
Fermo restando che l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione deve essere, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, è aumentato da € 1.000.000 a €1.500.000 il relativo importo minimo in valore assoluto.
Qualora la condotta fraudolenta abbia ad oggetto crediti e ritenute fittizi, l’ammontare complessivo degli stessi in diminuzione dell’imposta deve essere superiore al 5% dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a € 30.000.
DICHIARAZIONE INFEDELE
Indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi / IVA di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi inesistenti e congiuntamente:
- ciascuna imposta evasa è superiore a €150.000;
– gli elementi attivi sottratti ad imposizione, anche mediante l’indicazione di elementi passivi inesistenti sono complessivamente superiori al 10% degli elementi attivi dichiarati o comunque superiori a € 3.000.000.
Reclusione da 1 a 3 anni
Risultano quindi aumentate le soglie di punibilità per cui l’illecito si configura se:
- l’imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a € 150.000(anziché € 50.000);
- l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti ad imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a € 3 milioni (anziché 2 milioni).
Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis il reato di dichiarazione infedele non si configura in caso di:
- non corretta classificazione, valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali;
- violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
OMESSA DICHIARAZIONE
Omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi / IVA / del sostituto d’imposta se ciascuna imposta evasa / ammontare delle ritenute non versate è superiore a € 50.000. Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni
OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI
Occultamento / distruzione delle scritture contabili / documenti la cui conservazione è obbligatoria in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari al fine di evadere le imposte o per consentire l’evasione a terzi.
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni
OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE
Omessa versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta delle ritenute certificate o dovute sulla base della dichiarazione se di ammontare superiore a € 150.000 per ciascun periodo d’imposta.
Reclusione da 6 mesi a 2 anni
Con riguardo alla fattispecie in esame è stata:
- aumentata a € 150.000 (in precedenza € 50.000) la soglia per l’omesso versamento delle ritenute;
- chiarita la portata del reato in quanto, con l’aggiunta dello specifico riferimento alle ritenute “dovute”, le omissioni non devono più risultare necessariamente dalla certificazione rilasciata ai vari sostituiti, essendo sufficiente che siano dovute in base alla dichiarazione.
OMESSO VERSAMENTO IVA
Omesso versamento dell’IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo se di ammontare superiore a € 250.000 per ciascun periodo d’imposta.
Reclusione da 6 mesi a 2 anni
INDEBITA COMPENSAZIONE
Omesso versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti per un importo superiore a € 50.000.
Reclusione da 6 mesi a 2 anni
Omesso versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo superiore a € 50.000.
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni
CAUSE DI NON PUNIBILITA’
Sono riviste le cause di non punibilità previste all’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, che differenzia ora la causa di non punibilità a seguito dell’integrale pagamento di tutte le somme dovute a titolo d’imposta, sanzioni e interessi, a seconda del tipo di reato come di seguito.
Tipologia reato | Presupposti per l’applicazione |
• omesso versamento ritenute• omesso versamento IVA• compensazione crediti non spettanti
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Integrale pagamento degli importi dovuti (debito tributario, sanzioni e interessi) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.Il pagamento può avvenire anche tramite:• procedure conciliative e di adesione all’accertamento;• ravvedimento operoso. |
• dichiarazione infedele • omessa dichiarazione |
Integrale pagamento degli importi dovuti (debito tributario, sanzioni e interessi), a seguito di ravvedimento operoso o presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo purché l’autore della violazione non abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. |
ESTINZIONE DEL DEBITO TRAMITE RATEAZIONE
Il comma 3 del citato art. 13 introduce la possibilità per il contribuente che, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, stia provvedendo all’estinzione del debito tributario mediante rateizzazione, di pagare il debito residuo entro 3 mesi.
Tale termine può essere prorogato per ulteriori 3 mesi dal Giudice una sola volta fermo restando la sospensione della prescrizione.