Tra le numerose novità fiscali introdotte dalla legge di stabilità 2016 notevole rilevanza assume la modifica dei termini per gli accertamenti fiscali.

I nuovi termini operano con riferimento agli avvisi relativi al 2016 ed anni successivi.

In sintesi l’individuazione del termine di decadenza dell’accertamento è collegato all’anno di riferimento. Pertanto per gli anni:

2015 e  precedenti:  i  relativi  avvisi  vanno notificati,  in  via ordinaria, entro il 31.12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione / 5° anno successivo in caso di dichiarazione omessa. In presenza di reati fiscali opera il raddoppio dei termini di accertamento;

2016 e  successivi: i  relativi avvisi  vanno  notificati,  in  via ordinaria, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione / 7° anno successivo in caso di dichiarazione omessa. Non opera il raddoppio dei termini in presenza di reati fiscali.

 

TABELLA RIEPILOGATIVA

 

 

Anno

Termini notifica avvisi di accertamento

Termini ordinari

Presenza denuncia penale

Dichiarazione presentata

Dichiarazione omessa

Dichiarazione presentata

Dichiarazione omessa

2006 31.12.2011 31.12.2012

31.12.2015

31.12.2017
2007 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2016

31.12.2018

2008

31.12.2013

31.12.2014 31.12.2017 31.12.2019

2009

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2018

31.12.2020

2010 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2019 31.12.2021
2011 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2020

31.12.2022

2012 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2021

31.12.2023

2013 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2022 31.12.2024
2014 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2023 31.12.2025
2015 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2024 31.12.2026
2016 31.12.2022 31.12.2024 31.12.2022 31.12.2024
2017 31.12.2023 31.12.2025 31.12.2023

31.12.2025

 

Resta fermo quanto disposto in materia di voluntary disclosure e pertanto il termine di decadenza per l’accertamento, nonché per la notifica dell’atto di contestazione, che scade il 31.12.2015 è fissato al 31.12.2016 (art. 5-quater, comma 5, DL n. 167/90).

 

Merita evidenziare che, come disposto dall’art. 149, comma 3, C.p.c. e confermato dalla Corte Costituzionale “la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante … al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”.

 Sul punto la Corte di Cassazione nell’ordinanza 10.1.2014, n. 351 ha confermato che:

Il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria. Ne consegue che è tempestiva la spedizione dell’avviso di rettifica  effettuata  prima  dello  spirare  del  termine  di  decadenza gravante sull’ufficio,   a   nulla   rilevando   che   la   consegna   al   destinatario   sia   avvenuta successivamente a tale scadenza”.

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