Tra le numerose disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità per il 2015 il comma 629, letta a) dell’art.1 modifica la normativa IVA di riferimento per l’applicazione del particolare regime del reverse charge.
Con questo particolare meccanismo, come noto, sono invertiti gli obblighi dell’assolvimento dell’iva sulle operazioni soggette a tale normativa. In pratica il cedente/prestatore emette la fattura senza addebito dell’imposta, specificando che trattasi di operazione soggetta a reverse charge, mentre ‘acquirente/committente integra la fattura ricevuta con aliquota ed imposta corrispondente, provvedendo all’annotazione del documento integrato nel registro delle fatture acquisti e parallelamente nel registro delle fatture di vendita.
Tale meccanismo è consentito a livello di normativa comunitaria quale forma di contrasto ai fenomeni di frode ed evasione dell’IVA.
In questa ottica va considerata la novella normativa che di fatto ampia, e non di poco, la platea delle operazioni soggette al reverse includendo altre categorie delle stesse.
Quasi tutte le disposizioni sono operative dal 1.1.2015. Non ancora pienamente operativa la previsione dell’applicabilità del regime alle operazioni eseguite nei confronti della grande distribuzione, operatività soggetta ad espressa autorizzazione della Comunità Europea.
Quindi, dal 01.01.2015, il regime del reverse è esteso a:
• prestazioni di servizi relative ad edifici di:
pulizia;
demolizione;
installazione di impianti;
completamento;
• trasferimenti di:
quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell’art. 12 della citata Direttiva;
altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva;
certificati relativi a gas e energia elettrica;
• cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72;
• cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo
Scendendo nello specifico per i servizi di pulizia si ritiene siano interessati alla nuova disposizioni i soggetti che operano con i codici ATECO 2007 81.21.00, pulizia generale (non specializzata) di edifici e 81.22.02 altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali, per i servizi di pulizia di uffici, negozi, depositi, supermercati, ecc., con esclusione del servizio di pulizia di beni mobili e di tutti i servizi prestati a clienti non soggetti passivi IVA (ad esempio privati e condomini).
Circa le prestazioni di servizi relative a demolizione, istallazione di impianti e completamento degli edifici, il sistema dell’inversione contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.
In altre parole, per questo tipo d operazioni comprese nel settore edile, il sistema del reverse trova sempre applicazione quando il committente è un soggetto passivo iva e tale tipologia di prestazione sia rivolta ad un bene qualificato come edificio.
Circa le altre previsioni si reputano di per sé sufficientemente chiare e ben comprensibili.
L’ampliamento delle operazioni soggette al particolare regime del reverse charge può comportare anomalie relativamente ai flussi finanziari delle imprese che, di fatto, non addebitano più per talune operazioni l’iva sulle cessioni/prestazioni dovendo però continuare a corrispondere l’iva sugli acquisti. Pensando alle intenzioni del legislatore che è in attesa di autorizzazione comunitaria per l’estensione del regime reverse anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti della gdo, è lecito ipotizzare un allungamento dei cicli finanziari dell’iva dal momento che l’impresa che non addebiterà più l’iva sulle vendite, si troverà inevitabilmente a dover considerare un aumento anche consistente del credito iva verso l’erario, credito che potrà essere chiesto a rimborso/compensazione secondo le normali regole consentite a tutti i contribuenti non essendo stata prevista, allo stato, nessuna deroga o particolarità per i soggetti con la maggior parte delle operazioni in regime reverse charge.