Tra le numerose novità fiscali introdotte dalla legge di stabilità 2015, spicca un’importante innovazione che riguarderà un gran numero di contribuenti,  in particolare tutti i soggetti titolari di partita iva che effettuano cessioni di beni/prestazioni di servizi nei confronti di Enti Pubblici  non debitori di imposta ai fini iva.

La novità sostanziale sta nel fatto che per queste operazioni l’Ente Pubblico verserà direttamente l’iva all’Erario e non più al fornitore (che però continuerà a pagare l’iva ai suoi fornitori).

Un semplice esempio chiarirà la novità introdotta: La ditta xy vende 100 euro di beni ad un Comune. Come in precedenza la ditta xy emette una fattura di 100 euro oltre iva 22%. Totale fattura euro 122,00. Il Comune pagherà euro 100 al fornitore e euro 22,00 direttamente all’Erario. Da qui il nome di split payment che letteralmente significa pagamento diviso.

La ragione di questa novità è esclusivamente di ordine finanziario. In questo modo l’Erario farà crescere il credito iva periodico dei fornitori degli Enti Pubblici, che evidentemente sono molti, soggetti che in precedenza potevano “trattenere” l’iva incassata dagli Enti Pubblici compensandola con l’iva pagata sugli acquisti.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

In attesa di maggiori informazioni operative, con alcuni comunicati stampa gli uffici competenti hanno fornito le prime indicazioni.

il MEF con il Comunicato stampa 9.1.2015, n. 7 ha evidenziato che lo split payment   è applicabile “alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data”.

Quindi, come anticipato dal comunicato MEF, le fatture emesse fino al 31.12.2014 non sono interessate dalla novità normativa e per le stesse dovrebbero continuare ad applicarsi le vecchie disposizioni (aspetto comunque da confermare).

ECCEZIONI

La disciplina dello split payment  non può essere applicata alle operazioni effettuate in reverse-charge, né alle operazioni effettuate in regimi speciali iva, né alle prestazioni di servizi effettuata da lavoratori autonomi soggetti a ritenuta a titolo di imposta (anche di acconto) sul reddito (in pratica alla quasi totalità dei lavoratori autonomi che subiscono la ritenuta di acconto).

 

INDICAZIONI PARTICOLARI IN FATTURA

Solo una particolare prescrizione per le fatture emesse dal 01.01.2015 nei confronti di Enti Pubblici. Il documento viene emesso in maniera esattamente uguale alle fatture precedenti, ma è obbligatorio apporre l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”.

In questo modo sarà evidente che il fornitore di beni e/o servizi agli Enti Pubblici, che non rientri nelle categorie e che non effettui operazioni per le quali vi è espressa esclusione della disciplina dello split payment, potrà pretendere dall’Ente solo il pagamento dell’imponibile della fattura, perché l’Ente verserà l’iva corrispondete direttamente all’Erario.

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