La legge 190/14, meglio nota come legge di stabilità 2015, ha introdotto novità importanti che riguardano i soggetti che stipulano contratti di trasporto, più in generale i soggetti che esercitano l’attività di autotrasporto.

In particolare i commi da 247 a 251 della legge  190/2014, in vigore dall’1.1.2015, novellano, tra le altre,  le disposizioni nei confronti di tali soggetti in materia di :

  1. a) estensione della responsabilità solidale;
  2. b) obbligo del Durc;
  3. d) esperimento obbligatorio del tentativo di mediazione in caso di controversia in materia di trasporto.

Di particolare rilevanza l’estensione della responsabilità solidale che, mutuando quanto già previsto in materia di contratto di appalto, trova applicazione con le novità introdotte anche ai contratti di trasporto ex art.1678 C.C..

Quindi, anche per i rapporti tra committente e trasportatore, dal 01.01.2015 la responsabilità solidale viene estesa ai  trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi dei lavoratori, con un’aggravante: nei casi di grave  inadempimento  l’estensione coinvolge l’ambito fiscale e  persino le violazioni del codice della strada.

L’estensione della responsabilità non è però sine die. il comma 247 della legge 190/2014, modificando sia il dlgs  286/2005 sia l’art. 83 bis della legge 133/2008,  prevede che il committente risulti solidalmente obbligato con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto.

Analogamente a quanto già previsto per i rapporti regolati da contratto di appalto, la responsabilità investe l’obbligo di corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Stessi obblighi assume il vettore nei confronti del sub-vettore così da completare la filiera delle responsabilità.

Rispetto alle norme che regolano la solidarietà nei contratti di appalto, si possono rilevare significative differenze:

1) Temporaneità della solidarietà: la responsabilità committente/vettore e vettore/sub-vettore cessa decorso un anno solare dalla cessazione del contratto di trasporto (nei contratti di appalto sono due anni).

2) Pare non ricompreso nella solidarietà il trattamento di fine rapporto eventualmente spettante al lavoratore.

3)   nel contratto di trasporto la responsabilità solidale può essere esclusa qualora il committente acquisisca il Durc del vettore (o lo verifichi via internet al momento in cui sarà possibile tale opportunità) sia preliminarmente che al termine del contratto. Analoga previsione non è contemplata in presenza di contratto di appalto, dove la responsabilità solidale in ambito retributivo e contributivo non può essere mai esclusa.

Attenzione: tutte le estensioni di responsabilità tra committente e trasportatore sono applicabili de plano ai rapporti tra vettore e sub-vettore, con l’ulteriore aggiunta che viene introdotto il divieto, a carico del sub-vettore, di affidare ulteriormente l’incarico ricevuto dal primo vettore, pena la nullità del contratto fatte salve ulteriori responsabilità.

Quale ultima novità da segnalare, si evidenzia che il comma 249 della legge 190/2014 ha introdotto un obbligo generalizzato di negoziazione assistita in caso di controversie riguardanti i contratti di trasporto o di sub-trasporto, il cui tentativo di definizione stragiudiziale costituisce condizione preliminare all’eventuale esercizio dell’azione ordinaria legale in giudizio. L’obbligo di  negoziazione preventiva assistita non trova applicazione per l’azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto.

 

 

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