In data 17 aprile 2015, tra CONFPROFESSIONI, FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 29 novembre 2011 per i dipendenti degli studi professionali e delle strutture che svolgono attività professionali scaduto il 30 settembre 2013.

Le novità contrattuali decorrono dal 1° aprile 2015 e hanno validità sino al 31 marzo 2018, sia per la parte economica che per quella normativa. In ogni caso le nuove pattuizioni avranno effetto fino  alla  data  di  decorrenza  del  successivo  accordo  di rinnovo, anche se successiva alla scadenza naturale.

 

La novità più consistente dal punto di vista economico riguarda l’aumento retributivo: le Parti, infatti,  hanno convenuto un aumento retributivo a regime pari ad euro 85,00 per il 3° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, da corrispondersi in 5 tranches:

  • euro 15,00 a partire dal 1° aprile 2015;
  • euro 15,00 a partire dal 1° gennaio 2016;
  • euro 15,00 a partire dal 1° settembre 2016;
  • euro 20,00 a partire dal 1° marzo 2017;
  • euro 20,00 a partire dal 1° settembre 2017.

Gli importi degli incrementi retributivi risultano i seguenti:

 

Livello Aumenti a partire dal Totale
1° aprile2015 1° gennaio2016 1° settembre2016 1° marzo2017 1° settembre2017
Q 21,17 21,17 21,17 28,23 28,23 119,98
18,74 18,74 18,74 24,98 24,98 106,17
16,32 16,32 16,32 21,76 21,76 92,48
3°S 15,14 15,14 15,14 20,18 20,18 85,78
15,00 15,00 15,00 20,00 20,00 85,00
4°S 14,55 14,55 14,55 19,39 19,39 82,43
14,02 14,02 14,02 18,70 18,70 79,47
13,05 13,05 13,05 17,40 17,40 73,96

 

A seguito degli aumenti retributivi concordati dalle Parti, gli importi della paga base tabellare conglobata risultano i seguenti:

 

Livello Paga base a partire dal
1° aprile 2015 1° gennaio2016 1° settembre2016 1° marzo 2017 1° settembre2017
Q 2.034,50 2.055,68 2.076,85 2.105,08 2.133,31
1.800,41 1.819,14 1.837,88 1.862,86 1.887,84
1.568,21 1.584,53 1.600,85 1.622,61 1.644,37
3°S 1.454,59 1.469,73 1.484,86 1.505,05 1.525,23
1.441,37 1.456,37 1.471,37 1.491,37 1.511,37
4°S 1.397,74 1.412,28 1.426,83 1.446,22 1.465,62
1.347,66 1.361,69 1.375,71 1.394,41 1.413,11
1.254,21 1.267,26 1.280,32 1.297,72 1.315,12

 

 

L’elemento  nazionale  di  allineamento  contrattuale  derivante  dalla  differenza  della paga base conglobata stabilita nel precedente CCNL sottoscritto da Confedertecnica e Consilp-Confprofessioni-CIPA rimane il medesimo e viene confermato nelle seguenti misure su base mensile:

 

Livello Importo
42,35
102,53
3°S 110,40

 

Si ricorda che per i nuovi assunti dal 1° luglio 2004 non è prevista la corresponsione di tali importi.

 

 Di seguito si evidenziano alcune delle ulteriori novità introdotte dall’accordo. 

 

CONTRATTO DI REIMPIEGO

 

A causa della perdurante crisi economica e nell’ottica di favorire l’occupazione stabile, è introdotto, in via sperimentale, uno speciale contratto di assunzione a tempo indeterminato per l’inserimento di over 50 e di inoccupati/disoccupati di lunga durata di cui all’art. 1, lett. d) ed e) del D.Lgs n. 297/2002, il cui stato va certificato da idonea documentazione (stato di disoccupazione), con esclusione dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell’apprendistato.

Infatti, è prevista la possibilità di retribuire tali lavoratori con un salario d’ingresso pari alla retribuzione

  • fino a 2 livelli immediatamente inferiori per i primi 18 mesi dalla data di assunzione e
  • di 1 livello inferiore per i successivi 12 mesi, rispetto a quello d’inquadramento. Tale fattispecie contrattuale non è applicabile ai lavoratori inquadrati al 5° livello.

Le Parti, attraverso Fondoprofessioni e la bilateralità, potranno verificare specifici percorsi formativi per la promozione dell’accrescimento delle competenze dei suddetti lavoratori.

 

DIRITTO ALLO STUDIO

 

Viene stabilito l’intervento di Ebipro fino a concorrenza di risorse con un contributo a favore del datore di lavoro pari al 50% della retribuzione derivante dalla concessione, al  lavoratore  frequentante  corsi  di  studio  diversi  dalla  formazione  e dall’aggiornamento professionale, dei permessi retribuiti (nella misura massima individuale di 40 ore annue), qualora lo stesso datore sia in regola con i versamenti alla bilateralità di settore da almeno 6 mesi.

 

MALATTIA

 

Nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 90 giorni, successivo a quello di 180 giorni, il datore deve effettuare un’integrazione tale da raggiungere il:

  • 100% della retribuzione per il 7° e 8° mese;
  • 70% (prima 50%) della retribuzione per il 9° mese. In questo caso, l’Ente Bilaterale Nazionale erogherà un rimborso al datore di lavoro fino ad un massimo del 50% di tale retribuzione.

 

PATERNITÀ’

Entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, il padre ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 1 giorno; tale congedo obbligatorio è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso. Tale giorno di congedo spetta anche al padre che fruisce del congedo di paternità, ossia in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo al padre.

Il diritto alla fruizione del congedo obbligatorio sussiste anche in caso di adozione e/o affidamento, entro 5 mesi dall’ingresso del minore in famiglia.

Sempre entro 5 mesi dalla nascita del figlio, al padre è concessa la possibilità di astenersi per un ulteriore periodo di 1 o 2 giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Riguardo i suddetti congedi, che non possono essere frazionati ad ore, va effettuata da parte del padre comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni di fruizione, con un anticipo non minore di 15 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita,  sulla  base  della  data  presunta  del  parto.  Tale  forma  scritta  può  essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Il datore comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, mediante i canali telematici messi a disposizione dallo stesso Istituto.

Nell’ipotesi di congedo facoltativo, alla richiesta va allegata una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale documentazione va trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

 

CONGEDO PARENTALE AD ORE

 

Viene introdotta la possibilità per i lavoratori a tempo pieno o parziale di fruire del congedo parentale ad ore, al fine di conciliare i tempi di lavoro e quelli famigliari.

Tale volontà va comunicata al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso, indicando il numero di mesi di congedo parentale che si intende usufruire, il lasso temporale entro il quale le ore di congedo saranno utilizzate (inizio e fine), la programmazione mensile delle ore stesse (da concordarsi con il datore, compatibilmente con le esigenze organizzative).

Inoltre, si evidenzia che:

  • non sono ammissibili   richieste   che   prevedano   l’effettuazione   di   prestazioni

lavorative inferiori a 4 ore giornaliere;

  • il calcolo dell’indennità economica prevista dalla legge e da erogare per ogni ora di congedo è effettuato prendendo come base di computo il divisore mensile contrattuale di 170 ore;
  • la possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore è ammessa

anche a più riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge;

  • il congedo è cumulabile, anche nell’ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal CCNL;
  • restano fermi gli obblighi di legge a carico del lavoratore circa l’apposita domanda di congedo parentale che lo stesso deve presentare all’INPS.

 

SERVIZIO DI BABY-SITTING

 

Al termine del periodo di congedo di maternità e negli 11 mesi successivi, la madre lavoratrice può richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati (art. 4, comma 24, lett. b) della Legge n. 92/2012).

La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale.

 

LAVORO A TEMPO PARZIALE

 

Si ricorda che in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nell’ipotesi di assistenza di una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con carattere di gravità, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua, al lavoratore  spetta  la  priorità  della  trasformazione  del  contratto  da  tempo  pieno a tempo parziale.

L’accordo prevede, altresì, l’abrogazione delle specifiche esigenze organizzative, in presenza delle quali sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare.

 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

 

L’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante e di mestiere è consentita in caso di mantenimento in servizio da parte del datore di almeno

  • il 20% per le strutture sotto i 50 dipendenti, oppure
  • il 50% per le strutture sopra i 50 dipendenti,

dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.

A riguardo non rientrano nel computo i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo ed i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

Quanto sopra indicato non trova applicazione quando nei 18 mesi precedenti l’assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto o qualora il datore abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori dipendenti non superiore a 3.

All’accordo  in  esame  è  allegato  un  apposito  format  per  la  registrazione  della

formazione.

 

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA ED IL DIPLOMA PROFESSIONALE

 

Nel ribadire che è demandata alla contrattazione nazionale o di secondo livello la sottoscrizione di accordi per l’operatività di tale tipologia contrattuale e la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale e/o presso lo studio professionale, nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni e dalle Province di Trento e Bolzano, viene precisato che in assenza di essi va applicata la normativa dell’apprendistato professionalizzante in quanto compatibile ed eccezion fatta per gli aspetti relativi alla retribuzione.

 

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

 

Nell’ottica  di  un  adeguato  inserimento  nella  realtà professionale di  riferimento,  la

durata del contratto può essere prorogata per un periodo massimo di 12 mesi.

 

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

 

La disciplina di tale fattispecie contrattuale è stata rivista alla luce delle modifiche legislative intervenute da ultimo con il c.d. Jobs Act, ossia il DL n. 34/2014, convertito nella Legge n. 78/2014 (si vedano Aggiornamenti nn. 183/2014 e 278/2014).

Innanzitutto, si precisa che la durata massima del rapporto di lavoro per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a termine che nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, è fissata in 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe, ammesse in un massimo di 5.

 

Intervalli temporali

In attuazione della previsione normativa (art. 5, comma 3, secondo periodo del D.Lgs n.368/2001), si conviene che il rinnovo dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere effettuato senza soluzione di continuità.

 

Limiti quantitativi

Sono introdotti i seguenti limiti alla stipula di contratti a termine:

  • 3 contratti nelle strutture che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato;
  • il 50% (arrotondato  al  numero  intero  superiore)  dei  lavoratori  assunti  a  tempo indeterminato, nelle strutture che occupano da 6 a 15 dipendenti (es. per 7 dipendenti, fino a 4 contratti);
  • il 30% (arrotondato  al  numero  intero  superiore)  dei  lavoratori  assunti  a  tempo indeterminato, nelle strutture che occupano più di 15 dipendenti (es. per 16 dipendenti, fino a 5 contratti).

La base di calcolo per stabilire il limite di ricorso al lavoro a termine è rappresentata dal numero dei lavoratori a tempo indeterminato esistente al momento dell’assunzione dei lavoratori a tempo determinato.

I suddetti limiti quantitativi sono esclusi:

  • nella fase di avvio di nuove attività per i primi 18 mesi, elevabili a 24 mesi dalla

contrattazione territoriale;

  • per ragioni di carattere sostitutivo;
  • con lavoratori di età superiore a 55 anni.

 

Diritto di precedenza

Fermo restando che il diritto di precedenza va richiamato nel contratto di lavoro individuale, i lavoratori assunti in ottemperanza delle previsioni contrattuali hanno titolo preferenziale per il passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato in caso di nuove assunzioni, con le stesse mansioni, alle condizioni definite dal D.Lgs n.368/2011.

 

A tal fine i datori devono attenersi alla seguente graduatoria:

  • lavoratori ai quali il contratto a termine è scaduto negli ultimi 6 mesi con precedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più tempo;
  • lavoratori ai quali il contratto a termine è scaduto in un periodo superiore agli ultimi

6 mesi e con precedenza al lavoratore che ha concluso il rapporto da più tempo.

I lavoratori assunti con più di un contratto a termine dallo stesso datore di lavoro avranno precedenza per ulteriori assunzioni a tempo determinato, per le medesime mansioni, nei 12 mesi successivi alla cessazione dell’ultimo contratto. Tale diritto va esercitato entro 3 mesi dalla cessazione dell’ultimo rapporto.

Inoltre,  viene  recepita  la  disposizione  legislativa  secondo  cui  per  le  lavoratrici  il congedo di maternità, intervenuto nell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre alla determinazione del periodo di attività lavorativa utile al conseguimento del diritto di precedenza come sopra regolamentato.

Alle stesse,  inoltre,  spetta il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore entro i successivi 12 mesi, relativamente alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

 

Deroga assistita

In deroga alla durata massima complessiva di 36 mesi, si conviene che un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una durata non superiore a 8 mesi (elevabile a 12 mesi mediante la contrattazione territoriale).

 

TELELAVORO

Viene confermata l’assunzione da parte del datore dei costi della strumentazione di lavoro  informatica  e/o  telematica,  salvo  che  il  telelavoratore  non  faccia  uso  di strumenti propri ritenuti idonei.

L’Ente   Bilaterale   Nazionale,   compatibilmente   con   i   fondi   a   disposizione,   può contribuire al co-finanziamento delle spese sostenute dal datore di lavoro e/o dal lavoratore.

In caso di riunioni programmate dal datore per l’aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile, previo preavviso di almeno un giorno, per il tempo strettamente necessario per la riunione stessa. Il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.

 

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

 

Al secondo livello di contrattazione è possibile la definizione di intese temporaneamente modificative degli aspetti del CCNL riguardanti le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, l’orario e l’organizzazione di lavoro, allo scopo di favorire l’incremento della qualità e produttività del lavoro, di consentire la gestione di crisi settoriali, nonché l’emersione, la stabilizzazione e l’incremento dell’occupazione.

Saranno avviate articolazioni dell’Ente Bilaterale Nazionale, a livello territoriale, denominate sportelli, cui saranno affidate in via sperimentale le attività di promozione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di sostegno all’occupazione giovanile (anche attraverso accordi territoriali finalizzati alla diffusione della Garanzia Giovani).

 

WELFARE INTEGRATIVO

 

Le Parti intendono garantire anche ai liberi professionisti, datori di lavoro e non, forme di assistenza sanitaria integrativa e per tale finalità è prevista la costituzione di una gestione autonoma e separata nell’ambito di EBIPRO, svolta sotto la sorveglianza e la direzione di CONFPROFESSIONI.

 

BILATERALITÀ

 

Il contributo complessivo agli Enti bilaterali (CADIPROF ed EBIPRO) viene innalzato da

19,00 euro a 22,00 euro per 12 mensilità, di cui sempre 2,00 euro a carico del lavoratore, da versare da parte del datore di lavoro per ciascun lavoratore mediante mod. F24, con la causale ASSP.

Tale contributo è così suddiviso:

  • 15,00 euro a CADIPROF;
  • 7,00 euro (5,00 euro a carico del datore e 2,00 euro a carico del lavoratore) ad EBIPRO.

Del contributo dovuto ad EBIPRO, 4,00 euro sono destinati alle finalità ad esso affidate dal CCNL e 3,00 euro sono destinati a finanziare la suddetta assistenza integrativa per i liberi professionisti.

Entro  180  giorni  dalla  stipula del  CCNL  verrà approvato  il  relativo  Regolamento  e saranno attivate le prestazioni ai professionisti.

L’elemento distinto della retribuzione (EDR) sostitutivo della suddetta contribuzione

da corrispondere al lavoratore viene innalzato a 32,00 euro per 14 mensilità. Per i lavoratori part-time la contribuzione è comunque dovuta in misura intera.

Le medesime condizioni si applicano anche ai collaboratori coordinati continuativi.

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