Con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, in vigore a decorrere dal 6 febbraio 2016, vengono  depenalizzate  alcune  ipotesi di  reato  in  materia di  lavoro  e di legislazione sociale tra le quali l’omesso versamento di ritenute previdenziali.

La modifica riguarda il comma 1-bis dell’articolo 2 della Legge n. 683/1983 che trasforma in  illecito  amministrativo il  reato di  omesso  versamento dei contributi previdenziali qualora l’ammontare annuo dell’omesso versamento sia  di  importo  inferiore a  euro  10.000. In tal caso la sanzione prevista, appunto di natura amministrativa, è  da euro 10.000 a euro 50.000.

Qualora l’ammontare delle ritenute previdenziali non versate risulti superiore a euro 10.000 si configura come in precedenza l’ipotesi di reato, con pena prevista della reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,91.Il datore di lavoro/committente non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, se provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

ATTENZIONE!!:  Tra i provvedimenti  esclusi  dalla  depenalizzazione  viene  compreso  il  D.Lgs  n.81/2008  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza sui luoghi di lavoro, per cui tutte le ipotesi di reato previste fino ad ora continuano a sussistere.

Come detto le nuove disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 6 febbraio 2016, tuttavia in materia penale vige il principio del “favor rei” secondo il quale, se la legge in vigore al momento in cui è commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni diverse, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Pertanto il nuovo sistema sanzionatorio di natura amministrativa trova applicazione anche alle violazioni commesse anteriormente alla data del 6 febbraio 2016, purché il relativo procedimento penale non sia stato ancora definito con sentenza o con decreto irrevocabile.

 

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