Come anticipato nella circolare delle novità in materia di lavoro già pubblicata qualche settimana fa, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un esonero contributivo triennale per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato.
Abbastanza evidente l’intento del legislatore di incentivare la stabilità dei rapporti di lavoro concedendo, come vedremo, un consistente abbattimento degli oneri previdenziali a carico dei datori di lavoro per le nuove assunzioni.
Di seguito gli elementi salienti della nuova disciplina:
Datori di lavoro interessati
Possono beneficiare dell’esonero contributivo 2015:
- i datori di lavoro privati (indipendentemente dal settore di appartenenza)
- i datori di lavoro del settore agricolo (seppure con condizioni e limiti diversi dai precedenti)
che assumono nuovi lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time, con decorrenza nel corso del 2015 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015), esclusi i contratti di apprendistato, di lavoro intermittente (a chiamata) e lavoro domestico.
L’esonero contributivo è altresì ammesso per le assunzioni sempre a tempo indeterminato con contratto di lavoro ripartito, nonché per l’assunzione di dirigenti.
Cooperative di lavoro e somministrazione – L’esonero spetta : in relazione ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge n. 142/2001, e anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Particolarità per i datori di lavoro agricoli
Per beneficiare dell’esonero contributivo le assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) devono riguardare lavoratori agricoli che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- non risultino occupati nel corso dell’anno 2014, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro agricolo;
- non risultino iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2014 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.
Esclusioni
L’esonero contributivo non spetta, relativamente ai lavoratori:
- che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- per i quali il nuovo sgravio contributivo sia già stato usufruito in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato;
- con riferimento ai dipendenti che nei 3 mesi antecedenti al 1° gennaio 2015 (quindi dal 01 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014) hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato. In tale previsione vanno considerate anche le società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Risultano ammessi, ad esempio, precedenti rapporti, con lo stesso datore di lavoro, a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o rapporti contrattuali con partita iva.
Durata del beneficio
L’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, che deve essere compresa tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015.
Misura dell’agevolazione
L’agevolazione in esame consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di € 8.060 annui.
L’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 non si applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL.