Il 24 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro” .

Il decreto interviene in maniera sostanziale riformando i contenuti dei più importanti ammortizzatori sociali, in particolare:

  • integrazione salariale ordinaria;
  • integrazione salariale straordinaria;
  • Fondi di solidarietà;
  • contratti di solidarietà espansiva.

 

Di seguito gli approfondimenti relativi agli istituti modificati:

 

MISURE COMUNI ALLA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

I soggetti teoricamente beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria sono tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti (novità rispetto alla precedente normativa) purché in possesso di un’ anzianità di servizio di almeno 90 giorni al momento della presentazione della richiesta di trattamento. Il requisito di anzianità non è necessario per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.

Rimangono esclusi dai trattamenti di integrazione ordinaria e straordinaria i dirigenti e i lavoranti a domicilio.

 

Misura

L’ammontare dell’indennità  di  integrazione  salariale  viene fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

L’importo dell’indennità è ridotto in misura pari all’importo derivante dall’applicazione dell’aliquota contributiva posta a carico degli apprendisti (attualmente pari al 5,84%) è soggetto al rispetto dei massimali annualmente fissati dall’INPS.

In caso di malattia, il trattamento di integrazione salariale sostituisce l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.

Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare.

 

Durata

Il trattamento  di  CIGO  e  di  CIGS  non può superare  la  durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, estendibile a 30 mesi in quinquennio mobile per alcune particolari attività.

 

Contribuzione addizionale

A carico delle imprese che richiedono l’integrazione salariale verrà richiesto il versamento di un contributo addizionale, commisurato, non più all’organico dell’impresa (come  accadeva  in base  alla previgente disciplina),  bensì all’effettivo utilizzo del trattamento di integrazione salariale. Il contributo in esame è quantificato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in misura pari a:

  1. a. 9%, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  2. b. 12% oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  3. c. 15% oltre il limite di 104 settimane, in un quinquennio mobile.

 

Contribuzione figurativa

Analogamente  al passato,  i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammessa l’integrazione salariale sono utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l’integrazione salariale.

 

Modalità di erogazione delle prestazioni

Come in precedenza l’erogazione del trattamento è anticipata dall’impresa alla fine di ogni periodo di paga, per essere recuperato mediate rimborso dall’INPS.

 

Attività lavorativa e decadenza

La nuova normativa:

  • conferma la previsione in base alla quale al lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non è riconosciuto il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate;
  • disciplina le ipotesi di decadenza dal diritto ai trattamenti di integrazione salariale.In particolare, la decadenza si verifica nel caso in cui il lavoratore non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento di attività di lavoro dipendente od autonomo durante il periodo di integrazione.

 

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

 

Campo di applicazione

La disciplina sull’integrazione  salariale ordinaria (prestazioni  e contribuzione)  si applica (indipendentemente dal numero di addetti), alle seguenti imprese:

  • imprese industriali  manifatturiere, di trasporti, estrattive, di  installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • cooperative di produzione  e  lavoro che  svolgano attività  lavorative  similari  a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. n. 602/1970;
  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e  loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • imprese addette all’armamento ferroviario;
  • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Rientrano nella disciplina dei trattamenti di integrazione ordinaria anche i trattamenti di integrazione salariale che erano erogati dalla Cassa Integrazione Gestione Edilizia e Lapidei (viene abrogata la relativa disciplina).

Causali

L’integrazione salariale ordinaria, confermando le causali già presenti nella vecchia disciplina,  spetta ai dipendenti delle predette imprese sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto a seguito di:

  • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
  • situazioni temporanee di mercato.

 

Durata del trattamento

La durata massima dell’intervento ordinario rimane di 13 settimane continuative, prorogabili, di trimestre in trimestre, fino ad un massimo di 52 settimane.

Raggiunto tale tetto massimo (52 settimane consecutive) una nuova richiesta può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

L’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

Le predette disposizioni relative ai tetti massimi di durata dell’integrazione salariale ordinaria nei casi di raggiungimento delle 52 settimane in più periodi non consecutivi nel biennio mobile o di presentazione di una nuova richiesta superate le 52 settimane nel biennio mobile, dopo la ripresa dell’attività, non trovano applicazione relativamente agli interventi

  •  determinati da eventi oggettivamente non evitabili;
  •  ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese:
  •  industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  •  industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  •  artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Nei predetti limiti temporali di durata del trattamento, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale.

La durata massima complessiva delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie  è  fissata  in  24 mesi  in  un quinquennio mobile  (i periodi concessi a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, entro il limite di 24 mesi, vengono computata per la metà). Tale limite è innalzato a 30 mesi, sempre con riferimento ad un quinquennio mobile, per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini e per le imprese industriali e artigiane che svolgono attività di  escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (con esclusione delle imprese artigiane che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture  e organizzazione distinte dalla  attività di escavazione).

 

Contribuzione ordinaria

 È stata  diminuita  la  misura  del  contributo ordinario  a finanziamento dell’integrazione salariale ordinaria.La misura del contributo ordinario (a carico delle imprese), calcolata in percentuale della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è fissata nella misura di:

  •  1,70% per i dipendenti delle imprese industriali  che occupano fino  a  50 dipendenti (in precedenza 1,90%);
  •  2% per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti (in precedenza 2,20%);
  •  4,70% per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile (in precedenza 5,20%);
  •  3,30% per gli operai  delle  imprese dell’industria  e artigianato lapidei  (in precedenza 3,70%);
  •  1,70% per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti (in precedenza 1,90%);
  •  2% per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti (in precedenza 2,20%).

 

Contribuzione addizionale

Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria sono tenute a versare il contributo addizionale secondo le nuove misure e modalità definite dall’art.5 del D.Lgs n. 148/2015 e in precedenza illustrate.

 

Informazione e Consultazione sindacale

Come per il passato il datore di lavoro, preventivamente alla richiesta di intervento dell’integrazione salariale, deve attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale indicando le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. Infatti, la disposizione ripropone il contenuto dell’articolo 5 della Legge n. 164/1975 “aggiornando” i destinatari della comunicazioni che sono:

  •  le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o
  •  la rappresentanza sindacale unitaria (RSU), o in mancanza di queste le articolazioni territoriali delle  associazioni sindacali  comparativamente più rappresentative a livello nazionale (in passato erano le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia).

Tale iter deve essere seguito anche dalle imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

In caso di evento oggettivamente non evitabile la comunicazione sindacale può essere fatta a posteriori.

Il termine di presentazione della domanda di integrazione salariale si riduce dagli attuali 25 giorni decorrenti dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa a 15 giorni decorrenti dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse direttamente dalla sede dell’INPS territorialmente competente.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

 

La nuova CIGS è legata indissolubilmente alla sussistenza di reali prospettive di continuazione o ripresa dell’attività lavorativa e di salvaguardia dei livelli occupazionali.

Imprese destinatarie

La disciplina della CIGS e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda,  abbiano occupato  mediamente  più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

  1. a)   imprese industriali, comprese quelle edili ed affini;
  2. b)   imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
  3. c)   imprese appaltatrici di servizi di mensa o  ristorazione, che  subiscano una riduzione di   attività in dipendenza   di   situazioni   di   difficoltà   dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
  4. d)   imprese appaltatrici di  servizi   di   pulizia,   anche   se   costituite   in forma   di cooperativa, che  subiscano una  riduzione di  attività  in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  5. e)   imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
  6. f)   imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
  7. g)   imprese di vigilanz

Ai sensi del  successivo comma 2,  la disciplina della  CIGS  e  relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

  1. a)   imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
  2. b)   agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi, vengono estesi a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti:

  1. a) imprese del trasporto aereo  e di  gestione  aeroportuale  e  società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
  2. b)   partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoria

 

Causali di intervento

Il trattamento di CIGS può essere, ora, richiesto nel caso in cui la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da:

  1. a) riorganizzazione aziendale;
  2. b) crisi aziendale, con esclusione, dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa in considerazione del fatto che, nei predetti casi, non sussiste possibilità di ripresa e di salvaguardia dell’occupazione;
  3. c) contratto di solidarietà. Quest’ultimo diventa, quindi, una delle casuali ammesse per il ricorso al trattamento di integrazione salariale.

 

Durata dell’intervento

Per quanto concerne  la  durata  del  trattamento  straordinario  di integrazione salariale, l’art. 22 del D.Lgs n. 148/2015 stabilisce che:

  • per la causale di riorganizzazione aziendale e relativamente a ciascuna unità produttiva, può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile;
  • per la causale di crisi aziendale e relativamente a ciascuna unità produttiva, può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi;
  • per la causale di  contratto di  solidarietà  e  relativamente  a ciascuna unità produttiva, può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

Ai fini del raggiungimento del limite massimo di durata dei trattamenti di CIGO e CIGS, fissato in 24 mesi nel quinquennio mobile dall’art. 4, comma 1 del   D.Lgs n. 148/2015, è espressamente   previsto che la   durata   dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà debba essere computata nella  misura della  metà. Oltre tale  limite (24  mesi)  la durata di tali trattamenti viene computata per intero (art. 22, comma 5) fino al raggiungimento del limite massimo di 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.

Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80% per cento delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato. Ciò implica che non sarà più possibile richiedere l’autorizzazione della cassa a zero ore per tutto il personale e per l’intero periodo di cassa disponibile.

Tuttavia, tale previsione non trova applicazione nei primi 24 mesi dall’entrata in vigore del  D.Lgs n. 148/2015  (pertanto fino  a settembre2017).

 

Contribuzione

L’art. 23 stabilisce un contributo ordinario nella misura dello 0,90% dell’imponibile previdenziale dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina della CIGS, di cui:

  • lo 0,60% a carico dell’impresa o del partito politico e
  • lo 0,30% a carico del lavoratore.

Le imprese o i partiti politici che presentano domanda di integrazione salariale straordinaria sono poi tenute al pagamento del contributo addizionale come evidenziato in precedenza.

 

Consultazione sindacale e iter di concessione del trattamento

Anche la CIGS prevede una procedura di consultazione sindacale, in particolare statuedno che :

  • l’impresa che intende accedere al trattamento CIGS per riorganizzazione aziendale ovvero per crisi aziendale deve darne tempestiva notizia alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • entro tre giorni dalla predetta comunicazione, la  stessa  impresa trasmette domanda di esame congiunto della situazione aziendale, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l’intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, ovvero al Ministero del Lavoro, qualora l’intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni;

È previsto l’obbligo, per le parti, di dichiarare espressamente la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà (rimangono escluse dal predetto obbligo le imprese edili e affini);

Con riferimento, invece, all’iter di concessione del trattamento di integrazione salariale, in estrema sintesi, è previsto che la relativa domanda deve essere

  • presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del Lavoro e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento;
  • corredata dell’elenco nominativo dei  lavoratori interessati  dalle sospensioni  o riduzioni di orario.

La sospensione o la riduzione dell’orario decorrono non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. A tale  riguardo,  è  espressamente previsto  (art. 44, comma 4, D.Lgs n.148/2015) che la disposizione in oggetto   si applica ai trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015.

Viene confermato che la concessione della CIGS avviene con decreto del Ministero del lavoro, adottato, in genere, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’impresa.

  

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI

Analogamente a quanto previsto dalla Legge n. 92/2012, le nuove norme stabiliscono che le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale devono provvedere a stipulare appositi accordi collettivi, anche intersettoriali, volti a costituire fondi di solidarietà bilaterali per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale (Titolo I del D.Lgs n. 148/2015) allo scopo di garantire ai lavoratori dei suddetti settori una tutela in costanza di rapporto lavorativo in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dovuta ad una delle cause già previste dalla disciplina di trattamenti di integrazione salariale (CIG o CIGS) . Sono previsti anche ulteriori campi attività.

L’Istituzione dei predetti fondi è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale, per le aziende che occupano più di cinque dipendenti, computando per il raggiungimento della soglia dimensionale anche gli apprendisti.

 

Prestazioni

le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà sono l’assegno ordinario e prestazioni ulteriori.Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale  dirigente  se non espressamente previsto, mentre si   applicano   agli   apprendisti   (contratto   di   apprendistato professionalizzante.

L’articolo 30 prevede che i fondi debbano assicurare, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, una prestazione minima costituita da un assegno ordinario di importo almeno pari all’integrazione salariale.

I Fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste dalla normativa per la CIGO e la CIGS e alla durata massima complessiva dei trattamenti (24 mesi in un quinquennio mobile).

In caso di erogazione dell’assegno ordinario i fondi di solidarietà provvedono a versare alla gestione di   iscrizione   del   lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.

Come già previsto nella previgente disciplina si conferma che i fondi di solidarietà possano erogare prestazioni ulteriori, quali:

  •  prestazioni integrative,
  • in termini di importo o durata, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione del rapporto (NASpI) ovvero
  • in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali;
  •  assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
  •  contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

E’ previsto che il pagamento delle prestazioni sia effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e che l’importo delle integrazioni venga rimborsato dall’INPS all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Le domande di accesso alle prestazioni devono essere presentate non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività.

 

Contributi di finanziamento

L’articolo 33 stabilisce quali siano i contributi di finanziamento dei fondi di solidarietà. Analogamente  alla previgente disciplina,  i decreti  istitutivi dei fondi di  solidarietà bilaterali stabiliscono la contribuzione ordinaria ripartita nella seguente misura:

  • due terzi a carico del datore di lavoro e
  • un terzo a carico del lavoratore.

Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

Qualora i Fondi prevedano le prestazioni di cui all’assegno ordinario, è contemplato, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, un  contributo addizionale, calcolato in  rapporto alle retribuzioni perse (nella misura prevista dai decreti istitutivi dei Fondi) e comunque non inferiore all’1,5 per cento.

Per l’assegno straordinario è dovuto da parte del datore di lavoro un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di coperture degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

 

FONDO RESIDUALE

 

Già la Legge n. 92/2012 ha previsto l’istituzione di un Fondo di solidarietà preposto ad intervenire per le imprese dei settori non coperti dalla disciplina in materia di integrazione salariale, purché con più di 15 dipendenti, in assenza di fondi di solidarietà bilaterali. Analogamente anche il D.Lgs n. 148/2015 prevede che qualora non sia istituito il Fondo di solidarietà bilaterale subentri il c.d. Fondo residuale.

In particolare, il D.lgs n. n. 148/2015 conferma per il 2015 l’operatività del Fondo di solidarietà residuale per le imprese dei settori non coperti dalla disciplina in materia di integrazione salariale, purché con più di 15 dipendenti e prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Fondo di solidarietà residuale assumerà la nuova denominazione di Fondo di integrazione salariale e sarà rivolto ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

 

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

L’articolo 29 prevede del Decreto in esame prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di solidarietà residuale assuma la denominazione di Fondo di integrazione salariale (F.I.S.), disciplinandone l’attività e il funzionamento.

Una delle novità più rilevanti attiene alla sfera di applicazione del Fondo di integrazione salariale (ex Fondo residuale) che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 risulta rivolto ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti (in precedenza 15 dipendenti).

Pertanto, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro

  •  che occupano mediamente più di cinque dipendenti, computando anche gli apprendisti;
  •  appartenenti a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale (CIG e CIGS – Titolo I del D.Lgs n. 148/2015),
  •  per i quali non siano stati stipulati  accordi  volti  all’attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale ovvero un fondo di solidarietà alternativo.

 

Prestazioni

Per quanto  riguarda  le prestazioni erogate dal  Fondo di  integrazione  salariale,  è prevista la corresponsione:

  •  del nuovo assegno di solidarietà per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti;
  • del nuovo assegno di solidarietà e dell’assegno ordinario per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti.

In tal caso l’assegno ordinario è garantito per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni.

In caso di erogazione delle predette prestazioni il Fondo di integrazione salariale provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione stessa.

Al fine di garantire l’equilibrio di bilancio, il Fondo provvede all’erogazione delle prestazioni nei limiti delle risorse finanziarie acquisite. In ogni caso, le prestazioni sono determinate in misura non superiore a 4 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro.

Lavoratori beneficiari

Ai sensi dell’articolo 39, comma 1 del D.Lgs n. 148/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

I lavoratori devono possedere, presso  l’unità produttiva per  la quale  è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

In caso di appalto, per il lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, l’anzianità di effettivo lavoro si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.

Assegno ordinario

Ai sensi dell’articolo 29 comma 3 del D.Lgs n. n. 148/2015, ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti il Fondo garantisce

  • in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.
  • una prestazione costituita da un assegno ordinario  di  importo  almeno pari all’integrazione salariale per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.

Assegno di solidarietà

L’articolo 31 introduce rispetto alla previgente disciplina una nuova tipologia di prestazione ovvero l’assegno di solidarietà, che a decorrere dal 1° gennaio2016 il fondo di integrazione salariale dovrà garantire in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare licenziamenti collettivi ovvero licenziamenti plurimi individuali.

All’assegno di solidarietà, che in sostanza va a sostituire i contratti di solidarietà difensivi cd. di tipo B, si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

Nello specifico è previsto che:

  • l’assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile;
  • per quanto riguarda la misura dell’assegno di solidarietà, la stessa si determina con le modalità previste per il trattamento di integrazione salariale (80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate);
  • gli accordi collettivi aziendali
  • individuano i lavoratori interessati alla riduzione oraria.

La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento.

  • devono specificare le modalità attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell’assegno di solidarietà.
  • ai fini della richiesta dell’assegno di solidarietà, il datore di lavoro è tenuto a presentare in via telematica all’INPS apposita domanda di concessione, corredata

dall’accordo sindacale, entro sette giorni dalla data di conclusione di questo.

La riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti possono richiedere l’assegno di solidarietà per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro che si verificheranno a decorrere dal 1° luglio 2016.

CONTRIBUTI DI FINANZIAMENTO

Ai sensi dell’articolo 29, comma 8 del D.Lgs n. 148/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’aliquota di finanziamento del fondo è fissata nella misura dello 0,65%  (in precedenza 0,50%) per  i datori di  lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e 0,45%  per  i datori di  lavoro che occupano  mediamente da  5  a 15 dipendenti.

Resta fermo, analogamente alla previgente disciplina che la predetta contribuzione risulta ripartita nella seguente misura:

  • due terzi a carico del datore di lavoro e
  • un terzo a carico del lavoratore.

È prevista una  contribuzione addizionale  a carico dei datori di  lavoro connessa all’utilizzo degli istituti previsti (assegno ordinario e di solidarietà) pari al 4% della retribuzione persa.

Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

 

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ ESPANSIVA

L’art. 41, D.Lgs n. 148/2015 disciplina i contratti di solidarietà espansiva.

In particolare, viene previsto che, nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, i contratti collettivi aziendali, da depositarsi presso la Direzione territoriale del lavoro, prevedano

  • una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, nonché
  • la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale,

ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti   collettivi   e per ogni mensilità di   retribuzione,   un contributo a carico INPS pari,

  • per i primi 12 mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile;
  • ridotto, per ciascuno dei due anni successivi, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.

Qualora i lavoratori assunti, in forza dei contratti collettivi sopra indicati, abbiano un’età compresa tra i 15 e i 29 anni, in sostituzione del contributo a carico INPS, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

È espressamente previsto che i lavoratori assunti nell’ambito di contratti di solidarietà espansiva sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell’applicazione di norme e istituti che prevedano l’accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.

Non possono beneficiare delle agevolazioni in oggetto i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero  a  sospensioni di lavoro in  regime di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Ai lavoratori che abbiano:

  • una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 24 mesi e
  • maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia,

spetta, previa richiesta, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell’orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Limitatamente al predetto periodo di anticipazione, il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo dell’ammontare del trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.

 

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