Con la Legge n. 183/2014 è stato introdotto un nuovo regime di tutela per i casi di licenziamento illegittimo. La nuova disciplina non sostituisce in toto la precedente, ma rappresenta una netta e definita linea di demarcazione temporale.

La nuova regolamentazione, infatti,  riguarderà tutti i rapporti di lavoro a  tempo  indeterminato  costituiti  a  decorrere  dal 07 marzo 2015,  mentre  ai rapporti precedenti continuerà ad essere applicata la disciplina prevista dalla Riforma Fornero. Le nuove norme troveranno applicazione anche in caso di conversione di contratti a tempo determinato o apprendistato in contratto a tempo indeterminato, avvenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

ESCLUSIONI: Rimangono esclusi dall’applicazione della Legge n. 183/2014, oltre ai dirigenti, anche i lavoratori a tempo determinato, cui risulterà applicabile la disciplina normativa prevista dall’art. 2119 c.c. ed il connesso impianto giurisprudenziale.

ECCEZIONE: il nuovo regime troverà applicazione in tutti i casi in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente  all’entrata  in  vigore  del  decreto  in  esame,  raggiunga  il limite occupazionale di applicazione dell’art. 18 della Legge n. 300/1970 (15 dipendenti). In tal caso, la nuova disciplina risulterà obbligatoriamente applicabile a tutti i profili occupazionali, indipendentemente dalla data di assunzione.

Inoltre, per tutti i casi di licenziamento oggetto della disciplina di cui all’art. 1 del decreto in esame non troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966, così come modificata dalla Legge n. 92/2012, in materia   di   tentativo   obbligatorio   di   conciliazione   presso   le   Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL).

COSA CAMBIA IN SOSTANZA:

La Legge n. 183/2014 chiarisce per la prima volta in maniera incontrovertibile che l’istituto della reintegrazione nel rapporto di lavoro, il famoso art.18 dello statuto dei lavoratori,  debba rappresentare un’eccezione, perché la regola generale da applicare in caso di licenziamento illegittimo sarà quella dell’indennizzo economico.

L’evidente volontà del legislatore, oltre a rendere più snello il percorso di uscita del lavoratore   dall’azienda,   è   quella   di   togliere  al Giudice del lavoro qualsiasi discrezionalità sulle conseguenze da applicare in presenza di licenziamento illegittimo, confinando  il potere decisionale del magistrato a scelte definite dalla legge e non dall’apprezzamento del Giudice.

Tutti  gli  indennizzi  economici  riconosciuti  al  lavoratore risultano parametrati all’anzianità di servizio dello stesso. Circa le frazioni di anno, queste ultime saranno equiparate a un mese intero se l’attività lavorativa è stata svolta per un periodo pari o superiore a quindici giorni.

LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO E INTIMATO IN FORMA ORALE

Per queste tipologie di licenziamento: discriminatorio, nullo ed intimato in forma orale, rimane applicabile l’istituto della reintegrazione, quindi il lavoratore potrà essere reintegrato nel posto di lavoro.

Nello  specifico,  in  tutti  i  casi  in  cui  il  provvedimento  espulsivo  comminato  al lavoratore risulti viziato per:

  • violazione delle disposizioni in materia di non discriminazione ex art. 3, Legge n. 108/1990 (ad.es.religione, sesso)
  • matrimonio,
  • gravidanza fino al termine del periodo di interdizione,
  • fruizione dei congedi parentali,
  • motivo illecito ex art. 1345 c.c., o ancora,
  • intimato in forma orale,

il datore di lavoro sarà obbligato alla reintegrazione del lavoratore ed al riconoscimento di un’indennità pari alle mensilità di retribuzione maturate dalla data del licenziamento e fino alla data della ripresa lavorativa, dedotto quanto eventualmente percepito per lo svolgimento di altra attività e comprensivo del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. La  misura  del  risarcimento  non  potrà   essere  inferiore  ad  un minimo di 5 mensilità di retribuzione.

La sanzione per tale tipologia di licenziamento illegittimo è applicabile a tutti i lavoratori indipendentemente dalla data di assunzione nonché dai  limiti  dimensionali dell’azienda( più o meno di 15 dipendenti).  Allo  stesso modo  non risulteranno esclusi da tale disciplina i lavoratori con qualifica di dirigente.

Questa disciplina è applicabile anche ai licenziamenti collettivi ex legge 223/1991.

Possibilità del lavoratore di trasformare la reintegra in un indennizzo economico:

il Legislatore ha previsto la possibilità, per il lavoratore, di sostituire la reintegrazione con una somma a titolo indennitario pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione percepita e non soggetta a contribuzione previdenziale. In tale caso il lavoratore deve richiedere la trasformazione entro 30 giorni dalla comunicazione di deposito della sentenza del Giudice che dispone il reintegro o dell’invito del datore di lavoro a riprendere l’attività lavorativa.

LICENZIAMENTO  PER  GIUSTIFICATO  MOTIVO,  GIUSTA  CAUSA  E  LICENZIAMENTO “ECONOMICO”

In  materia  di  licenziamento  per  giustificato  motivo  e  giusta  causa,  qualora il provvedimento espulsivo risulti assistito dalla presenza del fatto materiale, lo  stesso  non  potrà  essere  sanzionato  con  la  reintegrazione  nel  posto  di  lavoro.

Quindi, la presenza del fatto materiale, indipendentemente dalla sua gravità, in caso di licenziamento del lavoratore non potrà comportare la reintegrazione, potendo essere eventualmente assistito da un indennizzo.

Questa forse la maggiore novità sostanziale in tema procedurale perché la presenza del fatto materiale diviene la discriminante tra la reintegrazione nel posto di lavoro o l’indennizzo economico.

Conseguentemente in caso di licenziamento per giustificato motivo, giusta causa o economico  la nuova disciplina prevede il riconoscimento  al  prestatore  di  un’indennità  non  assoggettata  a contribuzione previdenziale pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio prestato. Indipendentemente dall’anzianità di servizio del lavoratore, tale indennità non potrà mai essere inferiore a 4 mensilità e superiore a 24.

Qualora il licenziamento per giustificato motivo, giusta causa o per motivo economico sia comminato senza dimostrare la sussistenza del fatto materiale contestato o per difetto di giustificazione consistente nell’inidoneità fisica o psichica, al lavoratore sarà riconosciuto il diritto alla reintegrazione nelle medesime modalità previste per il licenziamento   nullo,   con   il   limite   di   un   massimo   di   12   mensilità   dell’ultima retribuzione globale di fatto.  Rimane sempre la possibilità per il lavoratore di chiedere l’indennità economica di 15 mensilità in luogo della reintegra.

LICENZIAMENTO CARATTERIZZATO DA VIZI FORMALI E PROCEDURALI

In caso di licenziamento caratterizzato da vizi formali il datore di lavoro è tenuto al pagamento in favore del prestatore di un’indennità pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio e comunque compresa tra un minimo di 2 e un massimo di 12 mensilità.

Fermo restando che la suddetta somma non risulterà assoggettata a contribuzione previdenziale, il giudice potrà riconoscere, su istanza del lavoratore, l’applicazione della disciplina prevista per i licenziamenti discriminatori o per giustificato motivo, giusta causa e economico al fine di applicare le relative sanzioni

OFFERTA DI CONCILIAZIONE

Al fine di evitare il ricorso al Giudice del Lavoro in caso di controversia in materia di licenziamenti, è prevista la possibilità per le parti, in tutti i  casi di  licenziamento che ricadano nel campo di applicazione della nuova disciplina normativa (operai, impiegati e quadri), di evitare il ricorso alla via giudiziale, optando per quella stragiudiziale conciliativa.

In caso di ricorso alla conciliazione, al lavoratore sarà riconosciuta una somma pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio con un limite minimo di 2 mensilità ed uno massimo di 18.

 

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