Scopo del presente intervento è di approfondire la sanzione applicabile nel caso in cui il datore di lavoro violi il limite dei contratti a termine stipulabili rispetto al massimo previsto dalla norma e dalla contrattazione collettiva.

La recente entrata in vigore del D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81 ha di fatto confermato le previsioni circa la natura e la misura delle sanzioni previste per tali fattispecie, già contenute nel D.Lgs. 368/2001

In particolare l’attuale normativa prevede : «In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1 (20% legale ovvero percentuale fissata dalla contrattazione collettiva), restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:

  1. a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;
  2. b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.».

Pur salutando con favore la conferma dell’intrasformabilità del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato in caso di violazione dei limiti di stipula, non sfugge che la sanzione in caso di violazione dei predetti limiti è molto onerosa, seppur definibile con le riduzioni dell’art.16 L.689/1981 e cioè pagamento di un terzo della stessa se effettuato entro 60 giorni dalla notifica della contestazione.

Di particolare importanza la precisazione contenuta circa la durata massima del periodo di 36 mesi, perché, evidentemente, la violazione del limite dei lavoratori assunti con contratto a termine non interessa solamente il numero ma anche la durata di tali contratti.

In particolare, la durata massima di 36 mesi va individuata con riferimento ai contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale(quadri, impiegati, operai), tenendo conto anche dei periodi di missione (somministrazione) aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale.

 

 

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