Molte delle novità della Legge di stabilità 2015 sono già state evidenziate nella circolare di inizio anno già pubblicata nell’apposita sezione.

Questo articolo metterà in evidenza le disposizioni contenute nel testo normativo più attinenti alla materia del lavoro in generale.

Di seguito una breve disamina delle stesse:

1. DEFINITIVITA’ BONUS 80 EURO

Si conferma in via definitiva e in modo strutturale il bonus 80 euro, detto anche “Bonus Renzi”, originariamente introdotto limitatamente al 2014, adeguandone l’importo su base annua (dai 640 euro del 2014 ai 960 del 2015).

L’agevolazione consiste in un credito da riconoscere in busta paga, in relazione alla durata del periodo di lavoro, subordinatamente alla presenza contestuale di
• un reddito complessivo non superiore a euro 26.000 e
• IRPEF positiva sul reddito da lavoro una volta scomputate le sole detrazioni di lavoro dipendente.

Come in precedenza il bonus è erogato dai sostituti d’imposta al verificarsi delle condizioni richieste, salvo esplicita richiesta di esclusione da parte del beneficiario.

2. BUONI PASTO ELETTRONICI

Dal 1° luglio 2015 è innalzata da euro 5,29 a euro 7,00 la soglia di esenzione per i buoni pasto in formato elettronico. Per quelli cartacei, invece, rimane confermata la soglia di esenzione a euro 5,29.

3. DEDUZIONE IRAP DEL COSTO DEL LAVORO

Dal periodo d’imposta 2015 viene introdotta la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato dal valore della produzione IRAP, tramite il riconoscimento di ulteriori deduzioni in aggiunta a quelle già presenti .

4. TFR IN BUSTA PAGA

Dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, in via sperimentale, viene introdotta la possibilità, per il lavoratore dipendente che abbia un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, di richiedere la liquidazione mensile del TFR.

E’ una facoltà concessa al dipendente del solo settore privato con esclusione dei lavoratori domestici,  di quelli del settore agricolo  e di quelli dipendenti da aziende in crisi occupazionale, cui il datore di lavoro, in caso di richiesta, non può sottrarsi.

La quota di TFR liquidata mensilmente costituisce parte integrativa della retribuzione: è assoggettata a tassazione ordinaria mentre non costituisce imponibile previdenziale.

Un decreto ministeriale di prossima emanazione definirà le modalità di richiesta da parte dei lavoratori.

5. ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Per stimolare l’occupazione viene introdotto un esonero contributivo triennale per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2015.

Possono beneficiare del nuovo esonero contributivo i datori del settore privato compresi i datori appartenenti al settore agricolo:
• con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato entro il 31.12.2015, con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e  relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all’anno solare 2014.
L’esonero contributivo non spetta:
• in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato (che, pur essendo a tempo indeterminato, gode di una particolare agevolazione) e di lavoro domestico;
• relativamente ai lavoratori:
– che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
– per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato;
• con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti al 1° gennaio 2015 hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato. A tal fine, vanno considerate le società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Misura dell’agevolazione
Il nuovo beneficio consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro annui e per una durata di 36 mesi. L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri/riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative vigenti e non si applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL.

Le modalità di utilizzo saranno disciplinate da un provvedimento dell’INPS.

6. IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE TFR

Viene disposto l’aumento dall’11% al 17% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR.

7. RAVVEDIMENTO OPEROSO
Sono introdotte 4 nuove fattispecie di ravvedimento operoso applicabili nei casi di:
• omesso e ritardato pagamento dei tributi,
• errori e omissioni che determinano l’infedeltà della dichiarazione.

Rimane invece invariata la disciplina del ravvedimento nell’ipotesi di ritardata presentazione delle dichiarazioni.

8. RIMBORSI 730 SUPERIORI A EURO 4.000 – COMMA 726
E’ stato fissato un termine per il rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate del credito IRPEF superiore a euro 4.000 risultante dal mod. 730 in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.
In particolare il rimborso dovrà essere effettuato “non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione … ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini”, ossia entro il 28.2.

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