La Legge n. 96/2017 ha introdotto una nuova tipologia contrattuale, le c.d. “prestazioni occasionali”, che rappresentano la fattispecie individuata per sostituire il lavoro accessorio.

In ogni caso, non possono essere svolte prestazioni occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

COSA SONO LE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Le prestazioni occasionali sono quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre):

  • per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

DIVIETI

È espressamente vietato il ricorso alle prestazioni occasionali da parte:

  • degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • delle imprese agricole, salvo le tipologie di prestazioni oltre specificate;
  • delle imprese dell’edilizia e dei settori affini, delle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi

 

UTILIZZATORI INTERESSATI

Possono far ricorso alle prestazioni occasionali:

  • le persone fisiche, non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa, per attività quali:
    • piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
    • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
    • insegnamento privato supplementare;
  • gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, fatti salvi i settori esclusi (si veda in seguito);
  • le imprese del settore agricolo, solo nel caso in cui i prestatori siano:
    • pensionati titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
    • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l’Università;
    • persone disoccupate, così come definite dall’articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015;
    • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;
  • le amministrazioni pubbliche, fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica ed esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali.

Le prestazioni di lavoro occasionale sono attivabili mediante una piattaforma informatica gestita dall’INPS, alla quale devono registrarsi sia gli utilizzatori che i prestatori di lavoro.

 

ATTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Prestazioni occasionali a favore delle persone fisiche

Qualora l’utilizzatore della prestazione occasionale sia una “persona fisica”, non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa, la piattaforma informatica INPS consente l’acquisto di un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”, finanziato con i versamenti effettuati dall’utilizzatore tramite modello F24.

Il Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, di un valore nominale pari a 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora, nelle attività viste in precedenza.

Il Libretto Famiglia è acquistabile anche presso gli uffici postali.

Prestazioni occasionali a favore degli altri utilizzatori

Nel caso in cui, invece, il committente della prestazione sia un soggetto diverso dalle persone fisiche (in qualità di privati cittadini), ivi comprese le amministrazioni pubbliche, si è in presenza di un contratto di prestazione occasionale.

L’attivazione di un contratto di prestazione occasionale presuppone il versamento, tramite la piattaforma informatica INPS, delle somme necessarie al successivo pagamento delle prestazioni da parte dell’Istituto previdenziale.

Compensi e aspetti previdenziali delle prestazioni occasionali

Prestazioni occasionali a favore delle persone fisiche

Come sopra anticipato, i titoli di pagamento contenuti nel “Libretto Famiglia” hanno un valore nominale di 10 euro cadauno, e sono utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un ora.

Inoltre, per ciascun titolo di pagamento erogato al lavoratore, sono interamente a carico dell’utilizzatore:

  • la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura di 1,65 euro;
  • il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, quantificato ex lege in 0,25 euro;
  • il finanziamento degli oneri di gestione, pari a 0,10 euro per ogni titolo.

Pertanto, ogni singola ora di lavoro mediante prestazioni occasionali svolte a favore dell’utilizzatore persona fisica vale di fatto 12 euro lordi, dei quali 10 euro rappresentano la quota netta che verrà percepita dal prestatore di lavoro.

Prestazioni occasionali a favore degli altri utilizzatori

Per quanto riguarda, invece, le prestazioni occasionali svolte a favore degli utilizzatori diversi dalle persone fisiche nell’ambito di un contratto di prestazione occasionale, è prevista una “misura minima oraria” del compenso pari a 9 euro.

Fanno eccezione le prestazioni svolte in ambito agricolo: in tale settore, infatti, il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuate dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Sono poi interamente a carico dell’utilizzatore:

  • la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33% del compenso erogato;
  • il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, quantificato ex lege nel 3,5% del compenso erogato;
  • il finanziamento degli oneri di gestione, pari all’1% del compenso.

Pertanto, ogni singola ora di lavoro mediante prestazioni occasionali svolte a favore dell’utilizzatore non persona fisica privato cittadino vale di fatto 12,375 euro lordi, dei quali 9 euro rappresentano la quota netta che verrà percepita dal prestatore di lavoro.

Inoltre, nel caso di prestazioni svolte nell’ambito di un contratto di prestazioni occasionali, è previsto un compenso minimo pattuito pari a 36 euro (netti) per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata.

In pratica l’attivazione di una prestazione occasionale per un utilizzatore diverso dalle persone fisiche deve avvenire per almeno 4 ore continuative.

Pagamento dei compensi e accreditamento dei contributi

L’INPS, il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali, siano esse svolte nell’ambito del Libretto Famiglia che del contratto di prestazione occasionale, provvede al pagamento dei compensi ai prestatori di lavoro interessati, mediante accredito su conto corrente bancario ovvero, in mancanza, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali.

Mediante la piattaforma informatica, inoltre, l’INPS provvede all’accreditamento dei contributi previdenziali sulle posizioni contributive dei singoli prestatori e a trasferire all’INAIL i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

 

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