Sovente vengo chiesti allo Studio chiarimenti in ordine al trattamento previdenziale e fiscale delle indennità di trasferta corrisposte ai lavoratori dipendenti.

A questo scopo si fornisce una sintesi delle disposizioni vigenti in materia.

TRATTAMENTO INDENNITA’ DI TRASFERTA

I rimborsi per trasferte, se effettuate fuori dal Comune della sede di lavoro, hanno una quota di esenzione contributiva e fiscale.

Gli importi variano a seconda che nella trasferta pagata al lavoratore sia compreso o meno il vitto e l’alloggio o comunque i rimborsi a piè di lista.

I rimborsi a piè di lista sono quelli per cui il lavoratore esibisce le ricevute delle spese che ha dovuto sostenere per lavorare in trasferta e l’azienda le rimborsa totalmente.

Si parla di rimborso misto quando l’azienda sceglie di rimborsare le ricevute a pié di lista dei pasti e alloggio e corrispondere una ulteriore indennità per le trasferte effettuate dal lavoratore. Per questo motivo le soglie di esenzione sono diverse e di seguito indicate:

  1. Se l’azienda non rimborsa nessuna ricevuta esibita dal lavoratore, La quota erogata a titolo di “rimborso di trasferta” esente da imposizione contributiva e fiscale è pari a :
  • Per trasferta in Italia e fuori dal comune di residenza (sede azienda), nei limiti di 46,48 euro giornaliere
  • per trasferte all’estero la quota di esenzione è elevata 77,46 euro

2)   Qualora venga riconosciuta contestualmente all’indennità di trasferta anche il rimborso delle spese di alloggio o di vitto, ovvero concessione di vitto e alloggio gratuito, la quota erogata a titolo di indennità di trasferta esente da imposizione contributive e fiscale:

  • per le trasferte in Italia e fuori dal comune di residenza, è pari a 30,89 euro, mentre vitto e alloggio sono completamente esenti;
  • per le trasferte all’estero la quota di esenzione è elevata 51,64 euro e vitto e alloggio sono completamente esenti.

3) Qualora venga riconosciuta contestualmente all’indennità di trasferta anche il rimborso totale a pie’ di lista delle spese sostenute, compreso vitto e alloggio, la quota erogata a titolo di indennità di trasferta esente da contribuzione e tassazione:

  • per le trasferte in Italia e fuori dal comune di residenza,  è pari a 15,49 euro, pie’ di lista completamente esente;
  • per le trasferte all’estero la quota di esenzione è elevata 25,82 euro, pie’ di lista completamente esente.

 

Non sono mai esenti i rimborsi a pie’ di lista per trasferte nel comune di residenza (sede) dell’azienda.

 

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