Una tra le più consistenti novità in materia di adempimenti fiscali a carico dei sostituti di imposta introdotte dal 2015 a valere per il periodo di imposta 2014, riguarda l’obbligo di presentare in via telematica entro il 07 marzo di ogni anno il modello di certificazione unica relativa alle somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi del DPR n. 600/1973 corrisposti nel 2014.
In dettaglio queste le tipologie di redditi interessati, seguendo la previsione del Dpr 600/73:
– art. 23 “Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente”;
– art. 24 “Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”;
– art. 25 “Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi”;
– art. 25-bis “Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari”;
– art. 25-ter “Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore”;
– art. 29 “Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato”;
Tale operazione, che comporta un notevole incremento degli adempimenti a carico dei sostituti di imposta, “serve” al fisco per predisporre la (pre)compilazione del Mod. 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate. In altre parole, nelle intenzioni dell’Erario italiano, per semplificare la vita ai contribuenti consentendo di usufruire di una dichiarazione dei redditi parzialmente compilata, si pone a carico dei sostituti di imposta (principalmente le imprese, i lavoratori autonomi e gli Enti) un nuovo adempimento peraltro pesantemente sanzionato in caso di irregolarità.
Fino al periodo di imposta 2013, i sostituti di imposta certificavano i redditi corrisposti e le relative ritenute fiscali operate utilizzando il modello CUD nel caso di lavoro dipendente e altro e una libera certificazione per le ritenute sulle altre tipologie di reddito elencate poco sopra.
Dal periodo di imposta 2014 le modalità di rilascio di suddette certificazioni sono codificate obbligatoriamente nell’adozione del modello di certificazione unica che, come in precedenza, deve continuare ad essere consegnato direttamente al sostituito (dipendente, professionista o comunque percettore del reddito o delle somme) entro il 28 febbraio di ogni anno, in più inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il successivo 7 marzo.
Il nuovo adempimento non riveste carattere dichiarativo, ma solo di comunicazione finalizzata all’elaborazione della dichiarazione precompilata. Pertanto, l’obbligo di invio telematico della certificazione unica non sostituisce la presentazione del Mod. 770 (Dichiarazione del sostituto d’imposta) necessaria all’Amministrazione finanziaria per riscontro della correttezza dei versamenti effettuati nel corso dell’anno.
SANZIONI
Non proprio economiche le sanzioni previste. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica infatti la sanzione amministrativa di 100,00 euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.