La legge n. 166 del 31 agosto 2016 ha introdotto nuove direttive al fine di limitare lo spreco di prodotti alimentari, farmaceutici e altri durante le fasi della produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione. Tali beni possono essere recuperati e ceduti gratuitamente, in via prioritaria, per finalità di solidarietà sociale.

Le “eccedenze alimentari” consistono nei prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza, rimangono invenduti per varie cause. Per “spreco alimentare” si intendono i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari, ancora commestibili, che vengono scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali, estetiche o perché in prossimità della data di scadenza.

I soggetti direttamente interessati alla lotta conto gli sprechi, soprattutto alimentari, sono:

  • gli operatori del settore alimentare definiti come i soggetti, pubblici o privati, operanti con o senza scopo di lucro, che svolgono attività connesse a una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti;
  • gli enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, costituiti per finalità solidaristiche e civiche che, nel rispetto del proprio statuto o atto costitutivo, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale.

Secondo la normativa in commento, gli operatori del settore alimentare hanno l’obbligo di cedere gratuitamente le eccedenze alimentari con le sopradescritte caratteristiche in favore dei soggetti operanti nel campo della solidarietà che dovranno destinare i beni che ricevono, idonei al consumo umano, in via prioritaria a favore dei soggetti indigenti.  Le cessioni gratuite di beni nei riguardi dei soggetti donatari sono considerate operazioni esenti ai fini IVA secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 1, n. 12, del DPR 633/1973.

Al fine di beneficiare dell’esenzione è prevista una procedura particolare disciplinata dall’art. 2, comma 2 del Dpr n. 441/1997, ai sensi del quale, per dette operazioni, non opera la presunzione di cessione qualora la cessione risulti provata da una comunicazione da inviare almeno cinque giorni prima, in forma libera, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e al Reparto della Guardia di Finanza competenti per territorio (in relazione al domicilio fiscale del contribuente), indicante gli elementi essenziali dell’operazione (data, ora e luogo di inizio del trasporto, destinazione finale dei beni, ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti).

Per poter vincere la presunzione di cessione, la legge antisprechi introduce le seguenti semplificazioni:

  • La comunicazione di cessione da inviare all’Amministrazione Finanziaria competente sarà telematica, con l’indicazione degli elementi tipici di tale adempimento. Le modalità operative di detta comunicazione saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 13 novembre 2016;
  • La comunicazione da preventiva diventa successiva e dovrà pervenire agli uffici o ai comandi entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite.

Le novità si affiancano a quanto già disposto dalla L. n. 208/2015, che prevede l’esonero dagli obblighi comunicativi in caso di cessioni di beni inferiori ad euro 15.000 (non più euro 5.164) per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione medesima nonché l’esonero dalla comunicazione per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili.

Da un punto di vista procedurale, viene stabilito che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l’indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti. In base alla nuova disposizione, il soggetto beneficiario deve effettuare un’apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell’impresa cedente, con l’indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali, ne realizzi l’effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

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