Come di consueto l’inizio dei ogni anno porta con sé l’introduzione di numerose novità fiscali e, anche per il 2017, il legislatore ha introdotte numerose modifiche e novità nella normativa fiscale.

Volendo fornire una prima e breve panoramica delle più importanti novità 2017, si rimane comunque a disposizione per gli opportuni approfondimenti.

PROROGA DETRAZIONI FISCALI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

È confermata a tutto il 2017 la proroga della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR, alle condizioni previste per il 2016 (50% della spesa di importo massimo pari a € 96.000) ed è rivista la detrazione per gli interventi in zone sismiche.

Analoga proroga è prevista, sempre per tutto il 2017, la proroga della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, alle condizioni previste per il 2016 (detrazione nella misura del 65%).

Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali

È confermato che, relativamente agli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione in esame è stata estesa alle spese sostenute fino al 2021.

Per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali  sostenuti dall’1.1.2017 al 31.12.2021 la detrazione è riconosciuta nella maggior misura del:

  • 70% per gli interventi che interessano “l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”;
  • 75% per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva attraverso i quali si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015.Queste nuove detrazioni :
  • Al fine di verificare la sussistenza delle suddette condizioni è richiesta l’asseverazione da parte di un professionista abilitato mediante l’attestazione della prestazione energetica dell’edificio (APE), la cui non veridicità comporta la decadenza dal beneficio.
  • sono calcolate su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 40.000 per ciascuna unità immobiliare che compone l’edificio;
  • sono usufruibili anche dagli IACP, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.Sisma bonusInoltre, qualora dalla realizzazione degli interventi citati derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:
  • Per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità è disposto che, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 e con procedure autorizzatorie iniziate dopo l’1.1.2017, relative ad edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1, zona 2 e zona 3) riferite a costruzioni abitative e ad attività produttive, è riconosciuta una detrazione del 50% fino ad un ammontare delle stesse non superiore a € 96.000 da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
  • Per questi interventi è inoltre possibile, in alternativa alla detrazione fiscale, cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero a soggetti privati, di modo che il beneficiario della detrazione possa non essere il soggetto inizialmente avete diritto.
  • a una classe di rischio inferiore, la detrazione è riconosciuta nella misura del 70%;
  • a due classi di rischio inferiori, la detrazione è riconosciuta nella misura dell’80%.
  • se realizzati su parti comuni di edifici condominiali la detrazione è ulteriormente aumentata al 75% (una classe di rischio inferiore) e all’85% (due classi di rischio inferiori), su un ammontare massimo di spesa pari a € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. Anche in tali casi, è prevista la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero a soggetti privati con la possibilità di cedere successivamente tale credito.
BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Conferma della detrazione IRPEF prevista per i soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della relativa detrazione (50% su una spesa massima di € 10.000) è ora riconosciuta:

  • limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2016;
  • per le spese sostenute nel 2017.

 

BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI

Confermato, per il 2017 e 2018, il credito d’imposta a favore delle strutture alberghiere nella misura del 65% delle spese sostenute  “a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2” (recupero patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili ed elettrodomestici).

PROROGA “MAXI – AMMORTAMENTI”

Prorogata la possibilità a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31.12.2017 (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo di acquisizione del 40% al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, con esclusioni dei veicoli a deducibilità limitata e quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

La disposizione non va confusa con la proroga degli “iper ammortamenti” (incremento del costo di acquisizione del 150%) che riguarda però beni nuovi individuati da un preciso elenco finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale.

CREDITO RICERCA & SVILUPPO

Confermata l’estensione fino al 2020 del credito d’imposta riconosciuto per le spese relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell’ambito dell’attività d’impresa.

CONTABILITA’ SEMPLIFICATA “PER CASSA”

Rappresenta una delle più consistenti novità fiscali.

A decorrere dall’1.1.2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello di competenza.

In particolare, il reddito d’impresa è pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute.

A tale importo vanno aggiunti:

  • l’autoconsumo personale / familiare dell’imprenditore di cui all’art. 57, TUIR;
  • i redditi immobiliari di cui all’art. 90, comma 1, TUIR;
  • le plusvalenze di cui all’art. 86, TUIR;
  • le sopravvenienze attive di cui all’art. 88, TUIR;Non rilevano più le giacenze iniziali e le rimanenze finali, salvo che nel primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime il cui reddito è ridotto delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza. Stante la portata della novità normativa, si resta a disposizione per gli opportuni approfondimenti. È confermata la possibilità di optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria). L’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.
  • Opzione regime ordinario
  • Regole particolari sono state previste per la tenuta della contabilità che, diversamente al passato, deve tener conto (salvo opzione della durata di tre anni) dei reali incassi/pagamenti effettuati dall’impresa.
  • e sottratte le minusvalenze / sopravvenienze passive di cui all’art. 101, TUIR.

 

ABOLIZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP

È confermato che per il triennio 2017-2019 i redditi agrari e domenicali dei coltivatori diretti e IAP di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF.

RIPRISTINO AGEVOLAZIONI TERRITORI MONTANI

In sede di approvazione è stata ripristinata l’agevolazione fiscale di cui all’art. 9, DPR n. 601/73 (imposta di registro / ipotecaria in misura fissa ed esenzione imposta catastale) relativa ai trasferimenti a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani finalizzati all’arrotondamento della proprietà contadina.

LIMITE PROVENTI REGIME FORFETARIO LEGGE N. 398/91

Come noto, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti possono optare per il regime forfetario di determinazione del reddito e dell’IVA previsto dalla Legge n. 398/91.

In sede di approvazione è stato aumentato a € 400.000 (in precedenza € 250.000) il limite dei proventi derivanti dalle attività di natura commerciale da rispettare per l’accesso al citato regime forfetario.

PROROGA “SABATINI-TER”

È confermata la proroga al 31.12.2018 dell’agevolazione c.d. “Sabatini – ter” prevista dall’art. 2, DL n. 69/2013, che prevede l’erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole / medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

PREMI PRODUTTIVITA’ E WELFARE AZIENDALE

Confermata, con modifiche,  l’agevolazione relativa all’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa:

  • su un importo massimo complessivo lordo di € 3.000 (in precedenza € 2.000), limite aumentato fino a € 4.000 (in precedenza € 2.500) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro;.
  • con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2016 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 80.000 (in precedenza € 50.000).Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all’imposta sostitutiva in esame:
  • Inoltre è previsto che le somme e i valori di cui all’art. 51, comma 4, TUIR (autoveicoli concessi in uso promiscuo, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione / uso / comodato, servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente) concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva (10%), anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle suddette somme detassate.
  • i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di € 5.164,57;
  • i contributi di assistenza sanitaria di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di € 3.615,20;
  • il valore delle azioni di cui all’art. 51, comma 2, lett. g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedente il limite di € 2.065,83.
  • contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, … o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
RIDUZIONE ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS

È confermata dal 2017 la riduzione al 25% dell’aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati.

PREMIO NASCITE

È confermato il riconoscimento dal 2017 di un premio alla nascita / adozione di un minore pari a € 800. Lo stesso:

  • non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF;
  • è corrisposto, su richiesta della futura madre, dall’INPS in un’unica soluzione al compimento del settimo mese di gravidanza / atto dell’adozione.

 

BUONO NIDO

È confermato con riferimento ai nati dall’1.1.2016 il riconoscimento, per il pagamento delle rette dell’asilo nido pubblico / privato, di un buono di € 1.000 a base annua e parametrato a 11 mensilità.

In sede di approvazione il bonus in esame è stato esteso anche alle forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il buono è corrisposto dall’INPS (dal 2017) al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione che attesti l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche / private.

NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)

Altra importante novità fiscale, destinata ad adeguata valutazione.

È introdotta a decorrere dall’1.1.2017 dell’Imposta sul reddito d’impresa (IRI) nella misura fissa del 24% così come previsto per l’IRES in capo alle società di capitali. L’imposta disciplinata dal nuovo art. 55-bis, TUIR è applicabile alle imprese individuali / società di persone in contabilità ordinaria. In particolare:

  • il reddito prodotto dall’impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell’imprenditore / collaboratore familiare / socio ma viene assoggettato a tassazione “separata” con l’aliquota del 24%;
  • le somme che l’imprenditore / collaboratore familiare / socio preleva dall’impresa sono tassate in capo agli stessi con le regole ordinarie IRPEF, con la possibilità di dedurre le stesse dal reddito d’impresa “nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi”.
  • L’opzione ha durata quinquennale ed è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.
  • Va evidenziato che:
  • le eventuali perdite maturate in regime IRI (dovute, ad esempio, ad eccessivi prelievi da parte dell’imprenditore) sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi;
  • le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime IRI sono computabili in diminuzione dei redditi considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse;
  • le somme prelevate dall’imprenditore / socio costituite da riserve di utili già tassati per trasparenza fuori dal regime IRI non rilevano ai fini reddituali;
  • si considerano distribuite per prima le riserve formate antecedentemente l’ingresso nel regime IRI.Srl trasparenti
  • Con l’aggiunta del nuovo comma 2-bis all’art. 116, TUIR, è previsto che l’opzione per il regime IRI può essere esercitata anche dalle srl trasparenti.
  • Il regime IRI non ha rilevanza ai fini previdenziali per i soggetti iscritti all’IVS.

 

RIDUZIONE AGEVOLAZIONE ACE

Ridotta al 2,3% dell’aliquota applicabile per il 2017 ai fini della determinazione del rendimento nozionale (c.d. deduzione ACE). A partire dal 2018 l’aliquota è fissata al 2,7%.

Per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, già dal 2016, è confermato che la determinazione dell’agevolazione ACE va individuata con le regole applicabili dalle società di capitali, ossia in base all’incremento netto del patrimonio.

Per tali soggetti è comunque previsto che, al fine della determinazione dell’agevolazione ACE, va considerata anche la differenza tra il patrimonio netto 2015 e il patrimonio netto 2010.

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Confermata, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la riproposizione della possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;È fissato al 30.6.2017 il termine entro il quale provvedere:
  • alla data dell’1.1.2017, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8%.
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

Confermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2015 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

  • 16% per i beni ammortizzabili;
  • 12% per i beni non ammortizzabili.Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.
  • Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
  • In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2020), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.
ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA / TRASFORMAZIONE IN SOCIETA’ SEMPLICE

Nuova possibilità per l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. L’agevolazione è riconosciuta alle operazioni poste in essere dall’1.10.2016 al 30.9.2017 e interessa le società di persone / capitali che assegnano / cedono ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali. Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

  • nella misura del 60% entro il 30.11.2017;
  • il rimanente 40% entro il 16.6.2018.
ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE

Riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione:

  • è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2016;
  • riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2017;
  • richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:
  • nella misura del 60% entro il 30.11.2017;
  • il rimanente 40% entro il 16.6.2018.
  • L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

 

NOTE DI VARIAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI / ESECUTIVE INDIVIDUALI

Modificata, in peggio, la disciplina prevista per l’emissione delle note di credito in presenza di procedura concorsuale.

Non è più previsto:

  • la possibilità di emissione della stessa a partire dalla data in cui l’acquirente / committente è assoggettato alla procedura. Di conseguenza la nota di variazione potrà essere emessa soltanto alla chiusura della procedura;
  • l’esonero, per l’acquirente / committente, di registrazione della nota di credito ricevuta.

 

DETRAZIONE IRPEF FREQUENZA SCOLASTICA

In sede di approvazione è stato rivisto l’aumento, previsto nel testo originario del Ddl, del limite della detrazione IRPEF (19%) spettante per le spese di frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, che ora risulta pari a € 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 per il 2019.

SCHOOL BONUS

Come noto, a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a istituti del sistema nazionale di istruzione, è riconosciuto uno specifico credito d’imposta, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento delle strutture esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.

In merito alle modalità di versamento di tali erogazioni, l’art. 1, comma 148, Legge n. 107/2015, prevede che:

“il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell’istruzione … di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad un apposito fondo … per l’erogazione alle scuole beneficiarie”.

Ora in sede approvazione è previsto che:

  • in deroga al citato comma 148, le erogazioni liberali destinate agli investimenti in favore delle scuole paritarie sono effettuate sul c/c bancario / postale intestato alle scuole, con sistemi di pagamento tracciabili;
  • le scuole paritarie beneficiare sono tenute a comunicare mensilmente al MIUR l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, nonché a “rendere noto” il medesimo ammontare, la relativa destinazione e il relativo utilizzo, tramite il proprio sito Internet e sul portale telematico del MIUR;
  • le scuole paritarie sono tenute altresì, a versare, entro 30 giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali, un ammontare pari al 10% delle risorse all’apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MIUR per l’erogazione alle scuole beneficiare.
BONUS CULTURA 18ENNI E BONUS ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI

È confermata anche per il 2017 la concessione del c.d. “Bonus cultura”, usufruibile per fini culturali, dai soggetti che compiono 18 anni. In sede di approvazione è stato previsto che la Carta elettronica può essere utilizzata anche:

  • per l’acquisto di musica registrata;
  • per l’acquisto di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

In sede di approvazione è stato riproposto anche nel 2017 il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di € 2.500, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

 

 

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