Cambio radicale nella modalità di gestione delle dichiarazioni di intento necessarie per effettuare operazioni senza applicazione dell’iva da parte degli esportatori abituali.
L’art. 20 del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, cosiddetto decreto Semplificazioni, interviene sulla disciplina della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella dichiarazione di intento relativa ad operazioni IVA non imponibili, effettuate da soggetti qualificati come esportatori abituali, statuendo una sostanziale inversione degli oneri comunicativi.
Infatti, per le operazioni senza applicazione dell’imposta effettuate entro il 31.12.2014, il soggetto onerato di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento necessarie per effettuare le operazioni contemplate senza applicazione dell’imposta era il cedente o prestatore, che ricevuta la dichiarazione dall’esportatore anteriormente all’effettuazione dell’operazione, doveva comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dalla stessa entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale fossero confluite le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.
A decorrere dalle operazioni da effettuare dal 1° gennaio 2015, la procedura per l’invio e la consegna delle lettere d’intento è radicalmente modificata, prevedendo l’introduzione di un nuovo modello di dichiarazione d’intento relativa all’acquisto o importazione di beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, e invertendo gli obblighi di comunicazione. Con l’entrata in vigore della nuova disciplina, infatti, l’esportatore diviene il soggetto tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica, da consegnare successivamente al fornitore – o in Dogana – unitamente alla relativa ricevuta di presentazione presso l’Agenzia.
Sempre secondo la nuova disciplina Il fornitore sarà tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione della lettera di intento all’Agenzia delle Entrate da parte del Cliente prima di effettuare la relativa operazione, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7, comma 4-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997.
Per effettuare il riscontro della presentazione, obbligo e non facoltà a carico del fornitore, è disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, è possibile effettuare il richiesto riscontro telematico.
Non sono abrogati alcuni preesistenti obblighi in capo al dichiarante ed al fornitore, quali la tenuta ed aggiornamento del registro a norma dell’art. 39 del d.P.R 26 ottobre 1972, n. 633 (Registro delle Dichiarazioni di Intento); per le dichiarazioni ricevute, il fornitore dovrà continuare ad indicare gli estremi delle stesse nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità.
Si evidenzia che l’effettuazione dell’operazione senza applicazione dell’imposta prima di aver ricevuto dal Cliente la dichiarazione d’intento con relativa ricevuta di presentazione telematica ed averne riscontrato l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate comporta l’applicazione della sanzione dal cento al duecento per cento dell’imposta (iva) applicabile a tale operazione .
Le disposizioni richiamate trovano applicazione per le operazioni da effettuare a decorrere dal 1 gennaio 2015, a nulla rilevando la circostanza che l’esportatore abituale abbia già inviato al proprio fornitore o prestatore la lettera d’intento, secondo la precedente disciplina.
Fino all’11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità previgenti. In tal caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate.
Per le dichiarazioni d’intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole che esplicano, tuttavia, effetti per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, sussiste l’obbligo di applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 febbraio 2015.
Pertanto, eventuali dichiarazioni d’intento inviate nel corso del 2014 o dopo il 1° gennaio 2015, laddove riferite ad operazioni effettuate successivamente all’11 febbraio 2015, dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate dalla nuova disciplina.