Tra le numerose novità fiscali introdotte dalla legge di stabilità 2016 notevole rilevanza assume la modifica dei termini per gli accertamenti fiscali.
I nuovi termini operano con riferimento agli avvisi relativi al 2016 ed anni successivi.
In sintesi l’individuazione del termine di decadenza dell’accertamento è collegato all’anno di riferimento. Pertanto per gli anni:
– 2015 e precedenti: i relativi avvisi vanno notificati, in via ordinaria, entro il 31.12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione / 5° anno successivo in caso di dichiarazione omessa. In presenza di reati fiscali opera il raddoppio dei termini di accertamento;
– 2016 e successivi: i relativi avvisi vanno notificati, in via ordinaria, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione / 7° anno successivo in caso di dichiarazione omessa. Non opera il raddoppio dei termini in presenza di reati fiscali.
TABELLA RIEPILOGATIVA
Anno |
Termini notifica avvisi di accertamento |
|||
Termini ordinari |
Presenza denuncia penale |
|||
Dichiarazione presentata |
Dichiarazione omessa |
Dichiarazione presentata |
Dichiarazione omessa |
|
2006 | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
31.12.2015 |
31.12.2017 |
2007 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2016 |
31.12.2018 |
2008 |
31.12.2013 |
31.12.2014 | 31.12.2017 | 31.12.2019 |
2009 |
31.12.2014 |
31.12.2015 |
31.12.2018 |
31.12.2020 |
2010 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 31.12.2021 |
2011 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2020 |
31.12.2022 |
2012 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2021 |
31.12.2023 |
2013 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2022 | 31.12.2024 |
2014 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2023 | 31.12.2025 |
2015 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2024 | 31.12.2026 |
2016 | 31.12.2022 | 31.12.2024 | 31.12.2022 | 31.12.2024 |
2017 | 31.12.2023 | 31.12.2025 | 31.12.2023 |
31.12.2025 |
Resta fermo quanto disposto in materia di voluntary disclosure e pertanto il termine di decadenza per l’accertamento, nonché per la notifica dell’atto di contestazione, che scade il 31.12.2015 è fissato al 31.12.2016 (art. 5-quater, comma 5, DL n. 167/90).
Merita evidenziare che, come disposto dall’art. 149, comma 3, C.p.c. e confermato dalla Corte Costituzionale “la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante … al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”.
Sul punto la Corte di Cassazione nell’ordinanza 10.1.2014, n. 351 ha confermato che:
“Il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria. Ne consegue che è tempestiva la spedizione dell’avviso di rettifica effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull’ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente a tale scadenza”.