Il pacchetto di novità normative in materia di lavoro noto comunemente come Jobs Acts ha completamente riscritto le regole per gli ammortizzatori sociali, in particolare quelle legate alla perdita del posto di lavoro.

In sostituzione della Aspi e miniAspi, introdotte come si ricorderà dalla legge Fornero, viene introdotta la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego, in breve NASPI, che sarà applicabile a tutti i lavoratori che abbiano perduto involontariamente il lavoro a decorrere dal 1° maggio 2015 .

Requisiti: La Naspi sarà applicabile  a tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con esclusione di quelli delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli che avranno regole particolari, che abbiano accumulato almeno 13 settimane di contribuzione nel quadriennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione e che, contestualmente, possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono il periodo appena citato.

Misura : La misura della prestazione sarà rapportata alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni e potrà variare da un minimo di 896 euro a un massimo di 1.300 euro, con un decremento del 3% mensile a decorrere dal quarto mese di fruizione.

Durata: Periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, al netto dei periodi contributivi utilizzati per la percezione dell’indennità di disoccupazione. Dal 1° gennaio 2017 la Naspi non potrà essere corrisposta per un periodo che ecceda le 78 settimane.

Modalità di richiesta: La richiesta deve essere inoltrata per via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a pena di decadenza.

Decorrenza:  dall’ottavo giorno della cessazione del rapporto di lavoro se la richiesta viene presentata in tale intervallo ovvero dal primo giorno successivo alla data di presentazione negli altri casi.

In ogni caso per beneficiare della Naspi i richiedenti dovranno partecipare  a iniziative di attivazione lavorativa ovvero a percorsi di riqualificazione, ma anche attività di politiche attive per ricollocarsi sul mercato del lavoro le cui azioni verranno definite da un decreto ministeriale entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Per chi terminerà la Naspi entro il 31 dicembre del 2015 ma sia ancora disoccupato, e in stato di bisogno, verrà erogato un ulteriore sostegno per una durata massima di sei mesi, denominato Asdi, cumulabile con i redditi di nuova occupazione.

Anche ai titolari di rapporti di collaborazione, che abbiano perso l’occupazione nell’anno 2015, in via sperimentale, verrà riconosciuta,  a coloro che possano far valere un mese di contribuzione nel 2015 e tre nell’anno precedente, una indennità mensile di disoccupazione denominata Dis-Coll. La durata è pari alla metà dei mesi che si possono far valere di contribuzione e rapportata al reddito medio mensile dell’intero periodo di contribuzione fino a un importo limite di 1.300 euro, anch’esso ridotto del 3% a decorrere dal quarto mese di fruizione.

Nell’intero sistema di riordino, infine, rientra anche il Contratto di ricollocazione, ovvero una dote individuale spendibile presso i soggetti accreditati al fine di trovare, in tempi rapidi, un’occupazione stabile. L’intera procedura sarà curata dal soggetto accreditato e l’assegno di ricollocazione sarà incassato solamente a occupazione avvenuta.

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