Dall’1.10.2016 sono entrate in vigore nuove disposizioni in materia di interessi (attivi e passivi) bancari che riguardano la tanto discussa questione dell’anatocismo bancario.

In particolare, l’art. 17-bis del DL n. 18/2016 ha modificato le disposizioni in materia di interessi sulle operazioni poste in essere con gli istituti di credito di cui all’art. 120, comma 2, TUB, che, pertanto, assume l’attuale formulazione:

Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

  1. a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità  nel  conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
  2. b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti  a  valere  su carte   di   credito,   non   possono   produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati  esclusivamente  sulla  sorte  capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e  in  conto di  pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul   conto   al   momento   in   cui   questi divengono   esigibili;   in   questo   caso   la somma addebitata è considerata sorte capitale;   l’autorizzazione  è   revocabile  in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.

In altre parole, il cosiddetto anatocismo, ossia il calcolo degli interessi sugli interessi, diventa possibile solo previa autorizzazione rilasciata dal Cliente alla banca. In assenza di tale autorizzazione si applica la disciplina generale che prevede il conteggio degli interessi (attivi e passivi) solo al 31.12 di ogni anno o al termine del rapporto bancario.

Considerato che a fronte di tali novità le banche stanno inviando alla clientela le relative comunicazioni, compreso il modulo per il rilascio dell’autorizzazione, va posta particolare attenzione a quanto in esse contenuto.

Le banche, generalmente, stanno inviando ai clienti 2 comunicazioni:

  • l’una, relativa alla variazione unilaterale del contratto, per adeguarlo alle nuove disposizioni;
  • l’altra, contenente la  richiesta  di  autorizzazione  preventiva  del  cliente  all’addebito  degli interessi passivi sul c/c.

E’ opportuno ben valutare le diverse conseguenze nel concedere o non concedere l’autorizzazione, in quanto sia la concessione che il diniego comportano contemporaneamente aspetti positivi e negativi che vanno attentamente analizzati per effettuare la scelta migliore.

Di seguito una sintetica tabella riepilogativa.

 

 

 

 

Rilascio

Autorizzazione

Dal Cliente

 

 

 

 

 

 

 

SI

 

 

Gli interessi passivi sono addebitati sul conto del cliente e considerati capitale.

Sull’importo capitale + interessi saranno calcolati ulteriori interessi (si realizza l’anatocismo).

 

 

 

 

NO

 

 

 

• Il cliente effettua il pagamento degli interessi passivi utilizzando altre risorse finanziarie (ad esempio, contanti, bonifico da altra banca);

ovvero

• la banca compensa gli interessi con le disponibilità presenti su un

(eventuale) c/c attivo;

ovvero

• qualora previsto nel contratto, la banca estingue il debito per interessi utilizzando i fondi (contanti, assegni, ecc.) accreditati sul c/c su cui sono maturati gli interessi passivi.

In mancanza, la banca provvede alla messa in mora del cliente.

 

 

 

 

 

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